La ricognizione di debito nel testamento non è opponibile ai legittimari pretermessi, che possono provarne la simulazione anche per presunzioni (Cass. civ. Sez. 2 n. 15889 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La ricognizione di debito effettuata con il testamento, in quanto negozio unilaterale recettizio, è astrattamente configurabile e può essere simulata ai sensi dell’art. 1414, terzo comma, cod. civ., se sussiste l’accordo simulatorio tra dichiarante e destinatario. I legittimari pretermessi sono terzi rispetto al riconoscimento di debito, non essendo aventi causa del dichiarante, e pertanto, ai sensi dell’art. 1417 cod. civ., possono provare la simulazione senza limiti, anche mediante presunzioni. La disciplina dell’art. 1988 cod. civ., che dispensa il creditore dall’onere di provare il rapporto fondamentale, opera esclusivamente sul piano processuale ed è invocabile solo dal destinatario della dichiarazione nei confronti del dichiarante, non anche nei confronti dei terzi: grava, quindi, sul destinatario l’onere di dimostrare l’esistenza del credito per poterlo opporre ai legittimari pretermessi.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’impugnazione della sentenza non definitiva del Tribunale di Busto Arsizio, che aveva dichiarato due soggetti eredi legittimari per la quota di un quarto ciascuno del de cuius e aveva ordinato la riduzione delle disposizioni testamentarie, dichiarando altresì nullo per simulazione assoluta il riconoscimento di debito di importo cospicuo a favore di uno dei figli, contenuto nel testamento olografo.
La Corte d’appello di Milano, adita in via principale, aveva invece escluso la simulazione del riconoscimento di debito, ritenendo che gli attori, legittimari pretermessi, dovessero fornire la prova contraria all’esistenza del rapporto fondamentale, superando la presunzione di cui all’art. 1988 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto precisato che la ricognizione di debito, anche se contenuta in un testamento, non ha effetti sostanziali ma opera esclusivamente sul piano processuale, in termini di astrazione processuale della causa: il creditore destinatario della dichiarazione è dispensato dall’onere di provare il rapporto fondamentale, mentre spetta a chi ha effettuato la ricognizione dimostrare l’insussistenza del debito.
Tale effetto, tuttavia, operando solo tra le parti, non può essere opposto ai terzi. I legittimari pretermessi, ha chiarito la Corte, sono terzi rispetto al riconoscimento di debito, non essendo aventi causa del dichiarante: la riserva a loro favore costituisce un diritto personale riconosciuto dalla legge. In quanto terzi, ai sensi dell’art. 1417 cod. civ., essi possono provare la simulazione del riconoscimento senza limiti, e quindi anche mediante presunzioni, come già affermato da precedenti giurisprudenziali di legittimità.
La Corte ha quindi rilevato l’errore commesso dal giudice d’appello, che aveva posto a carico degli attori l’onere di dimostrare l’inesistenza del rapporto fondamentale, richiedendo loro una prova che non potevano essere tenuti a fornire. Al contrario, essendo la ricognizione inopponibile ai terzi, era il destinatario della dichiarazione a dover dimostrare l’effettiva esistenza del credito vantato nei confronti del testatore, al fine di poterlo opporre ai legittimari pretermessi.
La Corte ha infine precisato che l’orientamento giurisprudenziale relativo all’opponibilità della ricognizione alla massa dei creditori fallimentari non è pertinente, in quanto il curatore non può essere considerato terzo rispetto al fallito, e non inficia il principio generale per cui la ricognizione di debito non produce effetti di astrazione processuale nei confronti dei terzi.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo relativo alla compensazione delle spese, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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