Art. 801 c.c. Revocazione per ingratitudine

La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell’art. 463, ovvero si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436.

Funzione della norma e carattere eccezionale del rimedio

L’art. 801 c.c. si colloca nel sistema dei rimedi che consentono di incidere ex post sulla stabilità della donazione, ma la giurisprudenza di legittimità ne sottolinea costantemente il carattere eccezionale: la revocazione per ingratitudine non opera come sanzione generale di ogni deterioramento del rapporto personale tra donante e donatario, bensì come rimedio tipico, subordinato a fatti tassativamente previsti e perciò insuscettibile di applicazione analogica o estensiva oltre i casi normativi (Cass. 27064/2022; Cass. 30972/2024; Trib. Brindisi 32/2025).

La nozione di ingiuria grave

«L’ingiuria, per rilevare quale causa di revocazione della donazione, deve colpire la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, con modalità di gravità e potenzialità offensiva non solo oggettiva, ma anche disvelanti un sentimento d’avversione tale da esprimere l’ingratitudine verso il donante, non mostrando invece quella riconoscenza che avrebbe dovuto avere (Cass. 13544/2022), tale dunque da ripugnare alla coscienza comune, concretizzando una sorta di ingratitudine esteriorizzata, che renda palese l’opinione irriguardosa nei confronti del donante (Cass. 20722/2018). L’ingiuria grave, pur mutuando il suo significato intrinseco dal diritto penale, è tuttavia da questo autonoma sotto il profilo della concreta rilevabilità, risultando connessa ad una valutazione sociale ed etica del comportamento, che andrà rivolto contro la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, secondo manifestazioni disvelanti un reale e perdurante sentimento di avversione (Cass. 8752/2012; Cass. 7033/2005; Cass. 13632/2001). La giurisprudenza richiede il dolo, inteso non soltanto come azione consapevole e cosciente, ma come malvagio proponimento di danneggiare il donante, con onere della prova in capo al donante.» (Trib. Matera 104/2025)

L’ingiuria deve essere espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante, valutata non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante, secondo una formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali il cui discrimine è segnato dalla ripugnanza che il comportamento suscita nella coscienza sociale (Cass. 3811/2024). Rileva anche il contesto ristretto o meno dei percettori dell’offesa: in relazione a una condotta ingiuriosa individuata in una relazione extraconiugale del coniuge donatario, la ragione dell’ingratitudine va ravvisata non nella relazione in sé, ma nella circostanza che essa fosse stata ostentata in presenza di una pluralità di estranei (Cass. 22013/2016, richiamata da Cass. 27064/2022).

Il confine tra ingiuria grave e conflittualità familiare

Il giudice deve valutare se il comportamento del donatario sia espressione di un sentimento di profonda, durevole e radicata avversione nei confronti del donante, vagliando la personalità dei soggetti coinvolti, le circostanze concrete di esternazione delle condotte e i rapporti personali tra essi. Espressioni ingiuriose contestualizzate a una dinamica di conflittualità familiare connessa a una crisi coniugale, sia pure esternate con accessi d’ira, restano confinate a un mero rapporto di occasionalità endofamiliare tipica del conflitto postseparativo, e non integrano di per sé quei più gravi e durevoli sentimenti di avversione richiesti dalla norma (App. Napoli 210/2025, richiamando App. Torino 492/2020).

Il grave pregiudizio doloso al patrimonio del donante

«Il grave pregiudizio al patrimonio del donante dolosamente arrecato dal donatario, richiesto quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, deve essere causato con il deliberato proposito di danneggiare il donante e tenendo altresì conto della situazione economica di quest’ultimo. Occorre che si tratti di comportamenti frutto esclusivamente dell’animosità e dell’avversione nutrite dal donatario avverso il donante, sicché può ravvisarsi il deliberato proposito di danneggiare il donante in presenza di condotte consistenti nel violento o occulto spoglio del possesso dei beni di quest’ultimo.» (Cass. 9055/2022)

Fattispecie escluse: attribuzioni da accordi di separazione ed episodi isolati

L’attribuzione patrimoniale effettuata da un coniuge in favore dell’altro nell’ambito di un accordo di separazione consensuale, quando inserita nello spirito di sistemazione complessiva dei rapporti personali e patrimoniali, non integra donazione, neppure indiretta, e resta sottratta alla disciplina della revocazione per ingratitudine; la revocazione presuppone comunque la prova di condotte oggettivamente e soggettivamente connotate da grave ingratitudine, non essendo sufficiente il mero esercizio, anche plurimo, di azioni giudiziarie a tutela di diritti personali, familiari o societari (Trib. Vicenza 639/2026). È stato inoltre escluso che la decisione della donataria di interrompere una gravidanza senza informarne il compagno, di per sé sola e senza ulteriori circostanze rivelatrici di disprezzo, integri ingiuria grave rilevante ai fini della revoca (Cass. 14567/2026).

Errori frequenti

  • Ritenere sufficiente un singolo episodio isolato di conflittualità per integrare l’ingiuria grave. Occorre una manifestazione durevole e radicata di avversione, non riconducibile a mera conflittualità occasionale endofamiliare.
  • Qualificare come ingratitudine rilevante la mera reazione soggettiva del donante a comportamenti non oggettivamente gravi. La valutazione richiede un accertamento oggettivo e sociale del comportamento del donatario, non la sola percezione del donante.
  • Ritenere revocabile per ingratitudine l’attribuzione patrimoniale operata in un accordo di separazione consensuale. Tale attribuzione, se inserita nella sistemazione complessiva dei rapporti tra coniugi, non integra donazione.

Cosa fare

Va accertato se il comportamento del donatario integri una manifestazione esteriorizzata, diretta ed esplicita di radicata e durevole avversione verso il donante, e non una mera conflittualità occasionale.

Va provato, per il grave pregiudizio patrimoniale, il deliberato proposito doloso del donatario di danneggiare il donante, tenendo conto della situazione economica di quest’ultimo.

Va distinta con attenzione l’attribuzione patrimoniale compiuta nell’ambito di un accordo di separazione consensuale, sottratta alla disciplina della revocazione, dalla donazione in senso proprio.

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