Insinuazione tardiva ultratardiva nella LCA delle banche e onere della causa non imputabile (Cass. civ. Sez. 1 n. 2785 del 08.02.2026)
In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche, la sentenza di condanna pronunciata dal giudice ordinario contro un’impresa già in procedura opera come mero accertamento e non esonera il creditore dall’insinuazione al passivo, restando indispensabile la prova della causa non imputabile del ritardo.