Insinuazione tardiva al passivo nella liquidazione coatta delle banche (Cass. n. 3883/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il creditore che intenda far valere un credito concorsuale nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa di una banca, anche se titolare di una sentenza di condanna passata in giudicato, è tenuto a rispettare il procedimento di accertamento del passivo ex art. 86 del d.lgs. n. 385/1993, salva l’applicabilità del regime delle insinuazioni tardive di cui all’art. 89 T.U.B., come novellato dal d.lgs. n. 181/2015. Il termine di sei mesi per la proposizione delle domande tardive, decorrente dall’entrata in vigore del decreto (16 novembre 2015) per le procedure già in corso, costituisce una previsione procedurale dettata da esigenze di celerità, non irragionevole né arbitraria. La domanda tardiva è ammissibile solo se l’istante dimostra che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile, e tale prova non può limitarsi all’allegazione dell’impedimento iniziale, ma deve estendersi anche al periodo successivo alla cessazione di tale impedimento, dovendo il creditore attivarsi in un termine ragionevolmente contenuto. I crediti prededucibili non contestati possono essere soddisfatti al di fuori del concorso, ma se il creditore sceglie di insinuarsi, la sua domanda è soggetta alle stesse regole di ammissibilità.
Il Fatto
Alcuni investitori, dopo aver ottenuto dalla Corte d’Appello di Genova una sentenza di condanna della Banca Network Investimenti s.p.a. alla restituzione di importi versati per acquisto di strumenti finanziari, con statuizioni passate in giudicato nel giugno 2016, proposero domanda di insinuazione tardiva nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della banca (procedura aperta nel 2012) in data 30 giugno 2017. Il Tribunale di Milano dichiarò inammissibile la domanda, ritenendo che i ricorrenti non avessero dimostrato la non imputabilità del ritardo, essendo decorsi oltre sei mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 181/2015 (16 novembre 2015) e circa un anno dal passaggio in giudicato della sentenza. Gli investitori ricorsero per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente escluso la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 181/2015, che aveva reso applicabile il nuovo regime delle insinuazioni tardive (art. 89 T.U.B.) anche alle procedure già in corso, rilevando che si tratta di una previsione procedurale dettata da esigenze di celerità, per la quale il legislatore gode di ampia discrezionalità, e che il creditore è comunque tutelato dalla possibilità di ammissione con riserva. La Corte ha richiamato il principio del concorso formale, secondo cui anche i crediti prededucibili e i crediti accertati con sentenza di condanna devono essere insinuati al passivo, perché la sentenza costituisce il titolo dell’insinuazione, non un titolo esecutivo direttamente azionabile contro la procedura concorsuale.
Quanto all’insinuazione tardiva, la Corte ha confermato l’interpretazione del Tribunale: il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 181/2015 (16 novembre 2015) era già ampiamente decorso al momento della domanda (30 giugno 2017). L’onere della prova del ritardo non imputabile grava sul creditore, e tale prova non può limitarsi all’allegazione di un impedimento iniziale, ma deve estendersi anche al periodo successivo alla cessazione di tale impedimento, essendo necessario che il creditore si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva accertato che i ricorrenti avevano lasciato decorrere circa un anno dal passaggio in giudicato della sentenza (giugno 2016) senza fornire alcuna giustificazione, valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità.
Quanto al credito per spese legali, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso, osservando che, se il credito prededucibile non era contestato, esso poteva essere fatto valere al di fuori del concorso; tuttavia, gli stessi ricorrenti avevano scelto di insinuarlo, implicitamente riconoscendone la contestazione, sicché la domanda di insinuazione era soggetta alle medesime regole di ammissibilità.
Implicazioni Pratiche
- Necessità di insinuazione al passivo: il creditore che vanti un credito verso una banca in liquidazione coatta amministrativa, anche se titolare di una sentenza di condanna passata in giudicato, deve presentare domanda di insinuazione al passivo entro i termini previsti dall’art. 86 T.U.B.; la sentenza costituisce il titolo dell’insinuazione, non un titolo esecutivo che esonera dal procedimento concorsuale; l’avvocato del creditore deve tempestivamente attivarsi per la presentazione della domanda, anche se la sentenza è stata emessa dopo l’apertura della procedura.
- Prova del ritardo non imputabile: in caso di domanda tardiva, il creditore ha l’onere di provare che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile, e tale prova deve riguardare l’intero arco temporale (sia il periodo dell’impedimento, sia il periodo successivo alla sua cessazione), dovendo dimostrare di essersi attivato in un termine ragionevolmente contenuto; la mera allegazione di un impedimento iniziale non è sufficiente, occorrendo la prova della diligenza attuale.
- Crediti prededucibili e regime delle contestazioni: i crediti prededucibili non contestati possono essere soddisfatti al di fuori del concorso, senza necessità di insinuazione; se invece il creditore sceglie di insinuarsi, la sua domanda è soggetta alle regole processuali del procedimento di accertamento del passivo e alla verifica della sua tempestività; l’avvocato del creditore deve valutare se insinuare o meno il credito prededucibile, e in caso di insinuazione, deve rispettare i termini e, in caso di ritardo, provare la non imputabilità.
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