Insinuazione tardiva ultratardiva nella LCA delle banche e onere della causa non imputabile (Cass. civ. Sez. 1 n. 2785 del 08.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella liquidazione coatta amministrativa delle banche, la sentenza di condanna pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di un’impresa già sottoposta a procedura concorsuale opera come pronuncia di mero accertamento e costituisce l’antecedente logico, ovvero il titolo, dell’insinuazione al passivo, senza esonerare il creditore dall’onere di insinuarsi, ferma la necessità del rispetto del procedimento inderogabile di accertamento del passivo. Il termine semestrale per le domande tardive ex art. 89 T.U.B., come novellato dall’art. 1, comma 31, d.lgs. n. 181/2015, si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto, non essendo fondata la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Per le domande c.d. ultratardive, il creditore è onerato di dimostrare non solo la causa esterna che ha impedito la tempestiva attivazione, ma anche la causa, uguale o diversa, che ha cagionato l’inerzia tra la cessazione dell’impedimento e il compimento dell’atto, essendo necessaria l’attivazione entro un termine ragionevolmente contenuto.

Il Fatto

Alcuni investitori avevano proposto domanda di insinuazione tardiva nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di una banca, per l’ammissione di crediti restitutori correlati a un previo acquisto di strumenti finanziari. Tali crediti erano stati accertati con sentenza della corte d’appello, passata in giudicato, che aveva dichiarato la risoluzione dei contratti di negoziazione e condannato l’istituto alla restituzione degli importi versati. Il tribunale, nel dichiarare l’inammissibilità dell’insinuazione, aveva applicato il termine semestrale previsto dal novellato art. 89 T.U.B., decorrente dall’entrata in vigore del decreto correttivo.

La Motivazione della Corte

La Corte premette che, in materia di discipline processuali, il legislatore gode di ampia discrezionalità, sicché non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 181/2015, trattandosi di previsione procedurale dettata da esigenze di celerità e comunque bilanciata dalla tutela offerta dall’ammissione con riserva.

Quanto al primo motivo, la Corte lo ritiene inammissibile: la sentenza di condanna pronunciata contro un’impresa già in l.c.a. opera come pronuncia di mero accertamento, sicché la pretesa restitutoria conserva natura di credito concorsuale e richiede, in ogni caso, l’insinuazione al passivo, quale principio di carattere generale applicabile anche ai crediti prededucibili.

Sul terzo motivo, il collegio richiama il principio secondo cui il creditore che agisce con domanda ultratardiva deve dimostrare la causa esterna impeditiva della tempestiva attivazione e quella che ha cagionato l’inerzia successiva alla cessazione dell’impedimento, essendo necessaria l’attivazione in un termine ragionevolmente contenuto. La valutazione del tribunale sull’ingiustificatezza del ritardo di circa un anno dal passaggio in giudicato è ritenuta immune da errori di diritto e insindacabile in cassazione.

Ugualmente inammissibile è il quarto motivo: i ricorrenti avevano implicitamente riferito la pretesa a un credito contestato proponendo l’insinuazione, mentre il credito prededucibile non contestato può essere fatto valere al di fuori del concorso, difettando l’interesse alla censura. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 89 TUB

Tutte le 7 sentenze sull'art. 89 TUB

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *