Insinuazione tardiva del credito restitutorio accertato con sentenza in LCA bancaria (Cass. civ. Sez. 1 n. 2784 del 08.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella liquidazione coatta amministrativa delle banche, la sentenza di condanna pronunciata in sede ordinaria nei confronti dell’impresa già sottoposta alla procedura opera come pronuncia di mero accertamento, costituendo l’antecedente logico ovvero il titolo dell’insinuazione, ferma la necessità dell’osservanza del principio del concorso formale e dell’accertamento del passivo (art. 52 l.fall.), applicabile anche ai crediti prededucibili. La domanda tardiva di insinuazione è ultratardiva quando il creditore non dimostri la causa a sé non imputabile non solo della mancata tempestiva attivazione, ma anche dell’inerzia successiva alla cessazione dell’impedimento, dovendo questi attivarsi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento.
Il Fatto
Odierni ricorrenti avevano acquistato strumenti finanziari da una banca, poi posta in liquidazione coatta amministrativa. Con sentenza passata in giudicato, la corte d’appello aveva dichiarato la risoluzione dei contratti di negoziazione e il diritto alla restituzione degli importi versati, oltre interessi e rivalutazione. Avendo proposto domanda di insinuazione tardiva allo stato passivo, il tribunale l’aveva dichiarata inammissibile per ultratardività, non avendo i creditori dimostrato la causa non imputabile del ritardo.
La Motivazione della Corte
La Corte, richiamata la propria recente pronuncia sulla medesima fattispecie, ha escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 181/2015, trattandosi di previsione procedurale dettata da esigenze di celerità, rispetto alla quale il creditore è comunque tutelato mediante l’istituto dell’ammissione con riserva.
Quanto al primo motivo, la Corte ha affermato che la sentenza di condanna pronunciata in sede ordinaria contro un’impresa già in l.c.a. non esime dall’insinuazione al passivo, operando come pronuncia di mero accertamento del credito concorsuale, la cui genesi è in un fatto anteriore all’apertura della procedura. L’insinuazione resta necessaria per la partecipazione al concorso, quale principio di carattere generale applicabile anche ai crediti prededucibili ex art. 111-bis l.fall.
In riferimento ai motivi terzo e quarto, la Corte ha esteso all’insinuazione nella l.c.a. il principio, già affermato per il fallimento, secondo cui il creditore deve dimostrare la causa esterna impeditiva della tempestiva attivazione, ma anche la causa che abbia cagionato l’inerzia tra la cessazione dell’impedimento e il compimento dell’atto, essendo necessaria un’attivazione in un termine ragionevolmente contenuto. Nel caso di specie, il tribunale ha valutato come ingiustificato un ritardo di circa un anno dal passaggio in giudicato della sentenza, trattandosi di valutazione in fatto insindacabile in cassazione.
Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile: avendo i ricorrenti stessi proposto domanda di insinuazione per il credito prededucibile relativo alle spese di lite, hanno implicitamente riferito la pretesa a un credito contestato, la cui domanda era tardiva; nessun interesse residua alla verifica dell’astratta contestabilità, potendo il credito prededucibile non contestato esser fatto valere al di fuori del concorso. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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