Comunicazione tardiva delle conclusioni del P.G. e onere di specificazione del pregiudizio (Cass. pen. Sez. IV n. 3333 del 28.01.2026)
La nullità a regime intermedio derivante dall’intempestiva comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale richiede la deduzione di un concreto pregiudizio per la difesa. Il ricorso che si limiti a lamentare genericamente detto ritardo, senza allegarlo, è inammissibile.