Comunicazione tardiva delle conclusioni del P.G. e onere di specificazione del pregiudizio (Cass. pen. Sez. IV n. 3333 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale effettuata prima della scadenza del termine assegnato alla difesa, sebbene intempestiva, non integra di per sé una violazione del diritto di difesa né determina una nullità di ordine generale, a condizione che la parte deduca uno specifico concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa. La mancata o tardiva comunicazione, che integra una nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non essendo assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., può essere fatta valere solo con la specifica indicazione del pregiudizio subito, come la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o la complessità delle tesi avversarie. Il motivo di ricorso che si limiti a lamentare un generico pregiudizio, senza dedurre l’effettiva incidenza delle conclusioni tardive sull’esito del giudizio, è inammissibile per aspecificità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 2 maggio 2025, confermava la decisione del Tribunale di Avellino, che aveva condannato l’imputato alla pena di un anno di reclusione ed Euro 400,00 di multa per il reato di cui all’art. 95, comma 1, d.P.R. n. 155/2002, per avere indicato falsamente, nella dichiarazione presentata al fine di ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio, un reddito complessivo del nucleo familiare inferiore a quello effettivamente percepito.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, deducendo un unico motivo. In particolare, la difesa lamentava la violazione dell’art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137/2020 e il conseguente vizio di nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per la mancata e/o tardiva comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale in vista dell’udienza camerale. Il P.G. aveva depositato le proprie conclusioni solo il 30 aprile 2025, due giorni prima dell’udienza del 2 maggio, quando la difesa aveva già eccepito l’omesso deposito, senza ricevere alcuna risposta dalla Corte territoriale.
La Motivazione della Suprema Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto aspecifico, richiamando il proprio precedente. In punto di fatto, ha riconosciuto che la comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale era avvenuta solo il 30 aprile 2025, a fronte di un’udienza fissata per il 2 maggio successivo.
Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che, secondo un consolidato orientamento, quando la comunicazione delle conclusioni venga comunque eseguita prima della scadenza del termine assegnato alla difesa per la presentazione delle proprie conclusioni, l’intempestività della comunicazione non integra di per sé una violazione del diritto di difesa e non determina alcuna nullità, spettando alla parte l’onere di specificare il concreto pregiudizio derivatone.
Nel caso di specie, la comunicazione era avvenuta il 30 aprile 2025, e la difesa aveva avuto la possibilità di depositare memorie controdeduttive entro il termine dei cinque giorni prima dell’udienza. Pur riconoscendo che in taluni casi la mancata comunicazione può integrare una nullità a regime intermedio, la Corte ha ribadito che tale nullità non può essere dedotta senza la specifica allegazione del pregiudizio effettivamente sofferto. Detto pregiudizio non può essere meramente ipotizzato, ma deve sostanziarsi, ad esempio, nella necessità di approfondimenti per la complessità delle questioni trattate o per la rilevanza delle conclusioni del P.G., che, nella specie, si erano limitate a una generica richiesta di conferma della decisione impugnata.
La difesa, invece, non ha dedotto alcunché rispetto al contenuto delle conclusioni tardivamente trasmesse e non ha allegato un concreto pregiudizio, limitandosi a censurare il silenzio della Corte d’appello. Tale doglianza, pertanto, è stata ritenuta del tutto generica e, come tale, inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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