Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio elettorale (TAR Abruzzo n. 73 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. presuppone l’accertamento dell’inutilità sostanziale della pronuncia di merito richiesta, in quanto il vizio dedotto non potrebbe comunque condurre alla riedizione delle operazioni elettorali. Nei giudizi elettorali promossi ai sensi dell’art. 130, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Centrale Elettorale non sono parti necessarie, difettando la loro legittimazione passiva, atteso che il ricorso deve essere notificato esclusivamente all’ente della cui elezione si tratta e ad almeno un controinteressato. L’esito della verificazione che dimostri l’attribuzione del voto contestato al candidato ricorrente priva di attualità l’interesse alla contestazione del risultato elettorale, rendendo la controversia improcedibile. Le spese della verificazione, ancorché disposta d’ufficio, sono poste a carico del ricorrente che ha richiesto l’incombente istruttorio, senza applicazione della maggiorazione forfettaria di cui all’art. 52 del d.P.R. n. 155/2002 in ragione della non elevata complessità dell’attività espletata.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato alla carica di Sindaco del Comune di Bussi sul Tirino, impugnava i risultati elettorali della tornata del 25 e 26 maggio 2025, all’esito della quale era proclamato eletto il candidato della lista contrapposta, che aveva riportato un numero di voti superiore di 72 unità. La contestazione si fondava sul rinvenimento, nei locali adibiti alla Sezione n. 4, di una scheda autenticata e votata appartenente alla Sezione n. 3, circostanza che, secondo la tesi del ricorrente, evidenziava una discrasia tra votanti e schede scrutinate. Con successivi motivi aggiunti erano altresì dedotte irregolarità concernenti la contabilizzazione delle schede consegnate e la sostituzione di una scheda deteriorata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente delibato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Interno e dall’Ufficio Centrale Elettorale, accogliendola sulla base del disposto dell’art. 130, comma 3, cod. proc. amm., che individua tassativamente i soggetti nei cui confronti il ricorso deve essere notificato, senza includervi le menzionate articolazioni ministeriali. Ne è conseguita l’estromissione dal giudizio delle stesse per carenza di legittimazione passiva.
Nel merito, il Collegio ha dato atto della dichiarazione del ricorrente, depositata il 26 gennaio 2026, con cui lo stesso aveva rappresentato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del contenzioso, alla luce dell’esito della verificazione disposta con ordinanza n. 336/2025. L’accertamento peritale aveva infatti dimostrato che il voto espresso nella scheda rinvenuta era stato regolarmente conteggiato e assegnato proprio al candidato ricorrente, con la conseguenza che l’eventuale irregolarità non avrebbe potuto in alcun modo condurre alla riedizione delle operazioni elettorali.
La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è stata pronunciata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in conformità al principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. II, nella sentenza 31 luglio 2023, n. 7422. La definizione in rito ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Quanto alle spese della verificazione, il Tribunale le ha poste a carico del ricorrente, che aveva sollecitato l’incombente istruttorio, liquidandole nell’importo di euro 1.680,00 ritenuto congruo in rapporto all’attività svolta dall’organismo verificatore. Il Collegio ha invece escluso l’applicazione della maggiorazione forfettaria del 20% prevista dall’art. 52 del d.P.R. n. 155/2002, atteso il non particolarmente elevato grado di complessità e difficoltà dell’attività espletata.
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Nota della Redazione
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