Inappellabile la condanna con lavoro di pubblica utilità, ricorso convertito non sanato (Cass. pen. Sez. IV n. 13354 del 07.04.2025)
Le sentenze di condanna con applicazione della sola pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sono inappellabili ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso derivante dalla conversione dell’appello è inammissibile se sottoscritto da difensore non iscritto all’albo speciale della Cassazione.