Prescrizione sospesa nel processo per assenza dell’imputato: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 32565 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione del processo disposta ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. nei confronti dell’imputato assente integra una causa di sospensione del corso della prescrizione, espressamente prevista dall’ultimo comma dell’art. 159 cod. pen., con il limite per la durata della sospensione fissato dai termini del secondo comma dell’art. 161 cod. pen.. È pertanto manifestamente infondata l’eccezione di nullità della sospensione dei termini prescrizionali fondata sulla dedotta mancanza di notificazione, poiché il legislatore ha collegato la sospensione della prescrizione alla sospensione del processo per assenza dell’imputato. L’eccezione proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione, e non con i motivi di gravame, è inoltre tardiva. Non incide sulla legittimità della sospensione la circostanza che l’imputato sia stato successivamente tratto in arresto per altro reato. È inammissibile il motivo che si risolve in una difforme interpretazione degli elementi probatori rispetto a quella condivisa dai giudici di merito, tendendo a una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità.
Il Fatto
La Corte di Appello di Catania ha confermato la pronuncia del GUP del Tribunale di Catania, che aveva condannato l’imputato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.667,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 159 cod. pen., 178 e 420-quater cod. proc. pen., per avere il GUP, all’udienza del 7 ottobre 2020, disposto la sospensione dei termini di prescrizione in una ipotesi di notificazione mancante, con conseguente maturazione della prescrizione prima della sentenza di appello. Con un secondo motivo ha contestato la responsabilità quale concorrente nell’attività di importazione di stupefacente.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è qualificato come manifestamente infondato. Il legislatore, con l’art. 420-quater cod. proc. pen., introdotto con la legge 16 dicembre 1999, n. 479 e poi modificato con la legge 28 aprile 2024, n. 67, ha previsto la sospensione del processo nei confronti dell’imputato assente e ha introdotto una specifica causa di sospensione del corso della prescrizione per il caso in cui il processo sia sospeso per assenza dell’imputato.
All’ultimo comma dell’art. 159 cod. pen. è stabilito che, nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen., la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell’art. 161 cod. pen. Su questa base la Corte ritiene manifestamente infondata l’eccezione difensiva di nullità della disposta sospensione dei termini prescrizionali.
La Corte aggiunge che l’eccezione, essendo stata dedotta solo con il ricorso e non con i motivi di gravame, risulta anche tardiva. Il calcolo delle sospensioni è pertanto corretto e il reato non risultava prescritto alla data della sentenza di appello. La circostanza che l’imputato fosse stato successivamente tratto in arresto per altro reato non incide sulla legittimità della sospensione disposta in questo procedimento.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene non consentito, perché si risolve in una difforme interpretazione degli elementi probatori rispetto a quella condivisa dai giudici di merito e tende a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e priva di pertinente individuazione di specifici travisamenti. Richiama in proposito Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 e Sez. I, n. 42369 del 16/11/2006. Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto. Dalle intercettazioni emerge un chiaro contributo quantomeno agevolativo all’importazione dello stupefacente.
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Nota della Redazione
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