Inappellabile la condanna con lavoro di pubblica utilità, ricorso convertito non sanato (Cass. pen. Sez. IV n. 13354 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sono in ogni caso inappellabili ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022. L’art. 593 cod. proc. pen. costituisce norma generale, applicabile anche alle sentenze rese all’esito di giudizio abbreviato, non avendo il legislatore differenziato la disciplina dell’appellabilità secondo il rito. La conversione dell’appello in ricorso non sana il vizio originario dell’atto: il ricorso è inammissibile quando risulta sottoscritto da difensore non iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in cassazione, senza che rilevi la successiva nomina di un difensore abilitato. Il principio di conservazione degli atti non giustifica deroghe ai requisiti formali e sostanziali di ciascun mezzo di gravame.
Il Fatto
Il Tribunale di Isernia, all’esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato l’imputato responsabile del reato di guida in stato di alterazione da assunzione di sostanze alcoliche, applicando la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Avverso la sentenza è stato proposto appello.
La Corte d’appello di Campobasso, in applicazione dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. come novellato dal d.lgs. n. 150/2022, ha ritenuto la sentenza inappellabile, ha disposto la conversione del gravame in ricorso e ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione. Il difensore ha affidato l’impugnazione a due motivi, lamentando l’omessa decisione sull’art. 131-bis cod. pen. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione dell’appellabilità, perché da essa dipende la stessa legittimazione del soggetto che ha sottoscritto l’impugnazione. Il collegio osserva che l’art. 593 cod. proc. pen., pur collocato nel Titolo II del Libro IX, opera come norma di chiusura del sistema delle impugnazioni, applicabile anche alle sentenze rese con rito abbreviato.
Nel silenzio dell’art. 443 cod. proc. pen., dopo l’abrogazione del secondo comma a opera dell’art. 31, comma 1, lett. b), legge n. 479 del 1999, la conclusione si ricava dal tenore dell’art. 593, comma 3, che non distingue tra sentenze dibattimentali e non. L’ampia valenza semantica della formula, secondo la Corte, valica i limiti del giudizio ordinario.
La Sezione richiama la propria Sez. IV n. 42455 del 2023, che aveva già ritenuto ritualmente proposto, ai sensi dell’art. 606, comma 2, cod. proc. pen., il ricorso avverso sentenza applicativa del lavoro di pubblica utilità. Richiama altresì l’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 11/2018, che ha inserito l’espressione “in ogni caso” per esprimere in termini di assolutezza e tassatività l’inappellabilità, e la giurisprudenza sul punto (Sez. IV n. 11375 del 2024, Sez. III n. 47031 del 2022).
Esclusa ogni pertinenza della giurisprudenza sull’appellabilità delle sentenze a pena congiunta, la Corte conferma la correttezza della riqualificazione del gravame operata dalla Corte territoriale. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, perché sottoscritto da difensore non iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in cassazione. Sul punto richiama le Sezioni Unite n. 8914 del 2018, che distinguono la titolarità del diritto all’impugnazione dalle sue modalità di esercizio, e le Sezioni Unite n. 31297 del 2004.
La sottoscrizione da parte di difensore non abilitato comporta l’inammissibilità anche quando il ricorso derivi dalla conversione di un appello erroneamente proposto, senza che il vizio possa essere sanato dalla successiva iscrizione all’albo o dalla presentazione di motivi nuovi dopo la scadenza del termine (Sez. II n. 6596 del 2024, Sez. VI n. 42385 del 2019). All’inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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