Rimessione in termini esclusa se il difensore omette la richiesta di abbreviato (Cass. pen. Sez. I n. 22126 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata presentazione della richiesta di giudizio abbreviato, pur a fronte del rilascio di procura speciale al difensore, non integra gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore e non legittima la rimessione in termini del condannato. Vale il principio per cui il mancato o inesatto adempimento dell’incarico di proporre l’atto processuale, a qualsiasi causa ascrivibile al difensore di fiducia, non è di per sé idoneo a realizzare le ipotesi che giustificano la restituzione nel termine. Il giudice dell’esecuzione deve valutare caso per caso le modalità di controllo dell’assistito sull’osservanza dell’incarico e il quadro normativo di riferimento. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale diretta a far rientrare l’omissione difensiva tra i presupposti della rimessione in termini.

Il Fatto

Nel corso del giudizio di appello, nelle more della sua celebrazione, entrava in vigore la l. 479 del 1999, che consentiva di accedere alle forme del giudizio abbreviato. L’imputato, benché irreperibile, rilasciava procura speciale al proprio difensore per richiedere il rito. Alla prima udienza utile il difensore non avanzava la richiesta; la Corte confermava la pena dell’ergastolo e la sentenza diveniva definitiva.

Il condannato proponeva quindi incidente di esecuzione, chiedendo la rimessione in termini e, in subordine, la sollevazione di una questione di legittimità costituzionale della l. 479 del 1999 per contrasto con gli artt. 3 e 24 cost. Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza, rilevando l’assenza dei presupposti della rimessione in termini e la manifesta infondatezza della questione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo censurava il rigetto della rimessione in termini, sostenendo che la sottoscrizione della procura speciale manifestasse la volontà di accedere al rito e che l’omessa richiesta negasse un diritto personale dell’imputato. La doglianza è manifestamente infondata.

La Corte ribadisce che la mancata presentazione della richiesta, pur a fronte del rilascio della procura, non costituisce causa valida di rimessione in termini, perché non è qualificabile né come caso fortuito né come forza maggiore. La mancata presenza in giudizio è stata, del resto, frutto di una scelta volontaria.

Rileva inoltre un dato processuale decisivo: la questione ora dedotta non era stata proposta con il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, circostanza che preclude il rimedio.

Sul punto la Corte richiama la pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è di per sé idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, dovendosi valutare caso per caso le modalità di controllo dell’assistito e il quadro normativo (Sez. 6 n. 2112 del 2021, Coppola, Rv. 282667; già Sez. 3 n. 1282 del 1965, Bonicalzi, Rv. 870100).

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La motivazione del provvedimento impugnato sulla questione di legittimità costituzionale è corretta e non sindacabile in sede di legittimità; la risposta, pur sintetica, rende adeguato conto della manifesta infondatezza della questione, formulata peraltro in termini generici e senza confronto con la giurisprudenza citata. All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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