Ricorso per cassazione redatto con tecnica copia-incolla: inammissibilità per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. 3 n. 17326 del 01.06.2026)
È inammissibile il ricorso per cassazione redatto con la mera riproduzione di atti di merito e di passaggi della consulenza tecnica d’ufficio, difettando la specifica indicazione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda e risolvendosi le censure in una richiesta di riesame del merito.