Rifiuto della chiamata del medico reperibile contrario a buona fede (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1911 del 27.01.2025)
Il medico in pronta disponibilità non può rifiutare la presenza richiesta né sindacare le ragioni della chiamata: un simile rifiuto è contrario a buona fede, perché interrompe la continuità assistenziale nelle ventiquattro ore, interesse pubblico prevalente e non procrastinabile. Le doglianze sulla legittimità dell’ordine si possono far valere solo dopo aver reso la prestazione.