Rifiuto della chiamata del medico reperibile contrario a buona fede (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1911 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il medico in servizio di pronta disponibilità che venga chiamato a prestare assistenza presso la struttura ospedaliera non può rifiutare la propria presenza né sindacare le ragioni della chiamata, assumendone la non conformità alla disciplina contrattuale. Un simile rifiuto è contrario a buona fede, perché interrompe il servizio di assistenza nell’arco delle ventiquattro ore, la cui continuità risponde a un interesse pubblico prevalente e non procrastinabile. Le eventuali ragioni di illegittimità della chiamata in servizio possono essere dedotte dal lavoratore soltanto dopo aver reso la prestazione richiesta. La valutazione circa la legittimità del rifiuto va condotta in relazione alle circostanze del caso concreto.

Il Fatto

Un dirigente medico di un’azienda ospedaliera impugna la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre giorni, irrogatagli per non essersi recato in struttura il 4 ottobre 2015, pur essendo in turno di pronta disponibilità e nonostante la richiesta di presenza.

Il Tribunale e la Corte d’Appello respingono l’impugnazione. La Corte territoriale ritiene non decisiva la questione dei limiti del servizio di reperibilità, perché il medico aveva ricevuto una precisa chiamata dal proprio superiore diretto e non poteva sindacarne la legittimità. La sanzione, applicata nel minimo, corrisponde alla fattispecie del mancato rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell’assistenza nell’arco delle ventiquattro ore. Il medico ricorre in Cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2086, 2094 e 2104 cod. civ. e assume l’inconferenza del precedente richiamato dalla Corte territoriale, che riguardava una situazione duratura di insubordinazione, laddove un singolo episodio non avrebbe consentito il ricorso all’autorità giudiziaria. Sostiene di poter eccepire l’illegittimità dell’ordine anche in via analogica ex art. 51 cod. pen., essendo la condotta richiesta contraria ai doveri di fedeltà e diligenza.

Il motivo è infondato. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il rifiuto di adempiere a una disposizione di servizio è legittimo soltanto se conforme a buona fede, valutate le circostanze concrete. Nella specie, il rifiuto avrebbe comportato l’interruzione del servizio di assistenza nelle ventiquattro ore, la cui continuità risponde a un interesse pubblico prevalente e non procrastinabile.

Con il secondo motivo, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., si deduce l’omesso esame di fatti decisivi: la natura delle indicazioni dei superiori, l’assenza del piano emergenziale annuale, l’incertezza sul regime della pronta disponibilità, la mancanza di una vera chiamata in servizio. Il motivo è inammissibile: si sottopongono alla Corte fatti ritenuti non decisivi rispetto alla ratio decidendi, che ha correttamente affermato che le ragioni di illegittimità della chiamata andavano dedotte solo dopo aver reso la prestazione.

Il terzo motivo, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., deduce la violazione del CCNL e contesta la riconduzione dell’addebito alla lett. h) del codice disciplinare. È inammissibile: le censure concernono il codice disciplinare aziendale, la cui violazione non è deducibile in via diretta davanti alla Corte di legittimità, essendo la denuncia ex art. 360 n. 3 limitata alle norme della contrattazione collettiva di area di rilievo nazionale.

Il ricorso è respinto. Non si provvede sulle spese per la mancata costituzione della parte intimata. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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