Inammissibili i motivi nuovi non dedotti con l’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 7160 del 20.02.2025)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. e sono inammissibili i motivi nuovi, non proposti con l’atto di appello, perché sottratti alla cognizione del giudice di gravame.