Inammissibile l’appello senza dichiarazione di domicilio ex art. 581 comma 1-ter cod. (Cass. pen. Sez. V n. 2464 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata allegazione all’atto di appello della dichiarazione o elezione di domicilio, prescritta a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., determina l’inammissibilità dell’impugnazione. La disposizione, introdotta dall’art. 33, lett. d), d.lgs. n. 150/2022, resta applicabile alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024, pur essendo stata abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114. Ai fini del rispetto del precetto è sufficiente il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo della notificazione. Le nuove disposizioni non limitano il potere di impugnazione personale dell’imputato, ma regolano soltanto le modalità di esercizio della concorrente facoltà riconosciuta al difensore, senza ledere il diritto di difesa né il diritto di impugnare per cassazione.

Il Fatto

La ricorrente era stata condannata dal G.U.P. presso il tribunale di Sassari per il delitto di cui all’art. 493-ter cod. pen. Il difensore proponeva appello avverso la sentenza. La Corte di appello dichiarava inammissibile l’atto per non essere stata depositata, unitamente all’impugnazione, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Avverso l’ordinanza il difensore di fiducia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., in relazione all’art. 581 cod. proc. pen. e all’art. 6 CEDU. Invocava il principio del favor impugnationis, sostenendo un’interpretazione non rigida della norma e censurando che la Corte territoriale avesse rilevato l’omissione senza tentare la notificazione presso l’indirizzo di residenza.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il Collegio muove dalla lettera dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, lett. d), d.lgs. n. 150/2022, che impone alle parti private e ai difensori di depositare con l’atto di impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. L’applicazione fattane dalla Corte territoriale è, dunque, immune da censure.

La Corte richiama i principi affermati dalle Sezioni Unite, per quanto appreso dall’informazione provvisoria n. 15/2024 del 24 ottobre 2024. La disciplina in esame, abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. Inoltre, il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo è sufficiente ai fini del precetto, consentendo l’immediata e inequivoca individuazione del luogo della notificazione.

Nel caso di specie, nell’atto di appello mancava qualsiasi indicazione riferibile a una elezione o dichiarazione di domicilio presente nel fascicolo, né essa era stata allegata ex novo. Il principio del favor impugnationis non può quindi soccorrere la ricorrente.

Quanto al dubbio di legittimità costituzionale, la Corte osserva di essersi già pronunciata nel senso della manifesta infondatezza della questione relativa ai commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost. Tali disposizioni non comportano alcuna limitazione al potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma regolano soltanto le modalità di esercizio della concorrente e accessoria facoltà del difensore, senza collidere con l’inviolabilità del diritto di difesa, con la presunzione di non colpevolezza, né con il diritto di impugnare per cassazione per violazione di legge.

Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, trattandosi di causa determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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