Inammissibili i motivi nuovi non dedotti con l’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 7160 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, perché le prescrizioni sul deposito, a pena di inammissibilità, della dichiarazione o elezione di domicilio e del mandato ad impugnare non limitano il potere di impugnazione personale dell’imputato, ma regolano solo le modalità della concorrente e accessoria facoltà del difensore. Non sono deducibili con il ricorso per cassazione le questioni che non abbiano costituito oggetto dei motivi di appello, per evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento su un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di gravame. All’inammissibilità del ricorso conseguono per legge la condanna alle spese processuali e il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Con sentenza del 2 maggio 2024 la Corte di appello di Roma dichiara inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la pronuncia del locale Tribunale, che lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 150,00 di multa per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 e 7, cod. pen.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, con tre motivi: illegittimità costituzionale dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2 cod. pen., 2, 3, 24 e 25 Cost. e 6 e 7 CEDU; mancata configurazione dell’esimente dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen.; omesso riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità ex artt. 624 e 62, n. 4, cod. pen. Il difensore deposita successiva memoria insistendo per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. La Sezione affronta separatamente il motivo di costituzionalità e le due doglianze di merito.
Sulla prima censura assume rilievo, in termini troncanti, il principio per cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33 d.lgs. n. 150 del 2022, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost. Le disposizioni, richiedendo che unitamente all’atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio e, in caso di procedimento in assenza, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza, non comportano alcuna limitazione al potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato. Esse regolano soltanto le modalità di esercizio della concorrente e accessoria facoltà riconosciuta al difensore. Non collidono, quindi, né con il diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza, né con il diritto di impugnare per cassazione per violazione di legge. La Corte richiama sul punto Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi e Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa.
Le ulteriori due doglianze sono del pari inammissibili perché costituiscono motivi nuovi, non dedotti con il precedente appello e perciò non sottoponibili al vaglio del giudizio di legittimità. Il Collegio applica il principio per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame. La ragione è impedire il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato su un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione, essendo stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Vengono citate Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2 c.p. – Successione di leggi penali
- Art. 54 c.p. – Stato di necessità
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 624 c.p. – Furto
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione