Elezione di domicilio depositata dopo l’appello: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. II n. 4194 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per le impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, la dichiarazione o elezione di domicilio doveva essere depositata contestualmente all’atto di appello, ovvero indicata ai fini del suo pronto reperimento nel fascicolo se già rilasciata. Essa costituisce manifestazione indefettibile della consapevole volontà di impugnare, sicché la sua successiva formazione ed allegazione, pur anteriore all’inizio del giudizio di impugnazione, determina l’inammissibilità del gravame. L’abrogazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. ad opera della legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, non incide sulle impugnazioni proposte nella vigenza della norma, in assenza di disciplina transitoria e in applicazione del principio tempus regit actum. La questione di legittimità costituzionale della stessa disposizione è manifestamente infondata, poiché la norma non limita il potere di impugnazione personale dell’imputato, ma regola le modalità di esercizio della concorrente e accessoria facoltà del difensore, senza collidere con il diritto di difesa, la presunzione di non colpevolezza o il diritto al ricorso per cassazione per violazione di legge.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l’appello, non essendo l’atto di gravame corredato dalla dichiarazione o elezione di domicilio. L’ordinanza confermava la sentenza del Tribunale di Cagliari, che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi sei di reclusione e 400,00 euro di multa per il reato di appropriazione indebita.

La difesa deduce la violazione degli artt. 3, 24, 111, 117 Cost. e 2 CEDU nonché dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.. Il ricorrente, pur non avendo ricevuto alcun avviso ad eleggere domicilio nel corso del procedimento, aveva depositato l’elezione il 23 gennaio 2024, dopo la proposizione dell’appello ma tre mesi prima della valutazione sull’ammissibilità dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio secondo cui, per le impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, la dichiarazione o elezione di domicilio doveva essere depositata contestualmente all’atto di appello, o quantomeno indicata per il suo pronto reperimento nel fascicolo. La sua successiva allegazione, anche se anteriore all’inizio del giudizio di impugnazione, comporta l’inammissibilità del gravame.

La Corte richiama sul punto Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 2024, Pasquale; Sez. 2, n. 24299 del 09/04/2024, Lattanzi; Sez. 2, n. 27774 del 23/05/2024, De Renzis, nonché l’informazione provvisoria delle Sezioni Unite n. 15/24 del 24/10/2024. Da tale orientamento si ricava che è sufficiente il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, idoneo a consentire l’immediata individuazione del luogo di notificazione.

Quanto all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., la sua abrogazione ad opera dell’art. 2, comma 1-quinquies, lett. o), legge n. 114 del 2024 non incide sulla fattispecie. In assenza di disciplina transitoria, per le impugnazioni proposte nella vigenza della norma trova applicazione il principio tempus regit actum, che regola la successione nel tempo delle leggi penali.

La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata. La disposizione non comporta alcuna limitazione al potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma si limita a regolare le modalità di esercizio della concorrente e accessoria facoltà del difensore. Essa non collide con il diritto di difesa, la presunzione di non colpevolezza o il diritto al ricorso per cassazione per violazione di legge. In tal senso la Corte richiama Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, Terrasi e Sez. 3, n. 41244 del 04/07/2024, Gastone.

All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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