Restituzione nel termine per l’assente citato a mani proprie (Cass. pen. Sez. V n. 31411 del 14.08.2026)
Il rimedio dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. opera solo nei casi di assenza dichiarata ai sensi dell’art. 420-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen., non quando l’imputato sia stato citato a mani proprie o abbia rinunciato a comparire.