Infortunio sul lavoro e obblighi formativi del datore di lavoro (Cass. pen. n. 9834/2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l’adempimento di tali obblighi è surrogabile con il personale bagaglio di conoscenza del lavoratore. L’art. 71 del d.lgs. n. 81 del 2008 impone di mettere a disposizione attrezzature idonee e adeguate al lavoro da svolgere, tenendo conto dei rischi connessi alle caratteristiche della lavorazione, a prescindere dall’esistenza di una norma tecnica di dettaglio. L’inadeguatezza in fatto dei mezzi approntati rispetto al rischio lavorativo integra di per sé la violazione della regola cautelare. La rimessione in termini della persona offesa per la costituzione di parte civile, disposta ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., riapre il sub-procedimento previsto dall’art. 484 cod. proc. pen., con conseguente tempestività dell’atto di costituzione depositato dopo l’ordinanza restitutoria, e l’istanza di rimessione in termini rientra negli ordinari poteri strumentali del difensore, senza necessità di menzione espressa nella procura speciale.
Il Fatto
L’imputato, direttore dei lavori di una società, è stato condannato dal Tribunale di Nola e dalla Corte d’appello di Napoli per il reato di lesioni personali colpose gravissime, in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, per avere, in qualità di datore di lavoro, omesso di fornire adeguata informazione, formazione e addestramento al lavoratore, nonché per avere messo a disposizione attrezzature di lavoro (cavalletti e cunei) inidonee per l’operazione di lucidatura di un albero in acciaio del peso di 1.320 kg, che, rotolando, ha causato l’amputazione della gamba sinistra del lavoratore. Il Tribunale e la Corte d’appello hanno ritenuto provata la grave carenza delle misure di sicurezza e il nesso di causalità tra le omissioni datoriali e l’evento lesivo.
Avverso la sentenza di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la mancata considerazione della discordanza tra le dichiarazioni del lavoratore in sede di sommarie informazioni e quelle dibattimentali, l’inesistenza di norme tecniche per valutare l’idoneità dei cavalletti, la non necessità di un tutor, e il difetto di legittimazione del difensore della persona offesa a chiedere la rimessione in termini per la costituzione di parte civile.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, relativo alla colpa datoriale, ha ritenuto infondate le censure. Ha osservato che la Corte d’appello aveva espressamente valutato la discrasia segnalata, reputandola irrilevante in quanto attinente a un profilo secondario della vicenda e non idonea a incrinare il nucleo centrale del racconto del lavoratore, corroborato dal video, dalle prove testimoniali e dal certificato medico. La Corte ha richiamato il principio per cui il datore di lavoro risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore, trattandosi di conseguenza prevedibile dell’inadempienza degli obblighi formativi, e l’adempimento di tali obblighi non è surrogabile con il personale bagaglio di conoscenza del lavoratore. Ha inoltre affermato che l’art. 71 del d.lgs. n. 81/2008 impone di mettere a disposizione attrezzature idonee e adeguate al lavoro, a prescindere dall’esistenza di norme tecniche di dettaglio, e che l’inadeguatezza in fatto dei mezzi approntati (cunei mobili per un pezzo di 1.320 kg) integra la violazione della regola cautelare. La Corte ha anche ritenuto legittima la valutazione della necessità di affiancamento di un tutor, nella fase iniziale, in considerazione della complessità della manovra e della totale inesperienza del lavoratore, e ha escluso l’abnormità della condotta del lavoratore, che rientrava nelle ordinarie modalità operative.
Quanto al secondo motivo, relativo alla costituzione di parte civile, la Corte lo ha ritenuto infondato. Ha osservato che la questione sulla tempestività della costituzione di parte civile è soggetta alla decadenza prevista dall’art. 491, comma 1, cod. proc. pen., e che la difesa si era opposta in udienza. Tuttavia, nel merito, ha ritenuto che l’istanza di rimessione in termini non richiedesse una menzione espressa nella procura speciale, rientrando negli ordinari poteri strumentali del difensore, e che la rimessione in termini, disposta ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., riapre il sub-procedimento ex art. 484 cod. proc. pen., rendendo tempestivo l’atto di costituzione depositato dopo l’ordinanza restitutoria.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.