Restituzione nel termine esclusa per l’assente comparso nel processo (Cass. pen. Sez. 5 n. 4648 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La restituzione nel termine, sia nella formulazione di cui all’art. 175, comma 1, cod. proc. pen. (per caso fortuito o forza maggiore), sia in quella speciale di cui al comma 2.1 della medesima disposizione, postula un giudizio celebrato in assenza dell’imputato ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen. Non può giovarsene l’imputato che, comparso all’udienza di convalida dell’arresto e all’instaurazione del giudizio direttissimo, abbia richiesto un termine a difesa e non sia comparso all’udienza successiva: egli è “considerato presente” e il rapporto processuale si è validamente instaurato. La disciplina transitoria di cui all’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022, che limita l’applicabilità del novellato art. 175 cod. proc. pen. alle impugnazioni avverso sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore della riforma, non è irragionevolmente lesiva degli artt. 3 e 24 Cost.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze per furto con l’aggravante della destrezza. Il difensore dell’imputato, il quale sosteneva di non aver avuto alcun contatto con il difensore d’ufficio dopo l’udienza di convalida dell’arresto e di essere rientrato nel proprio Paese di origine, presentava istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione. L’imputato assumeva di non essere stato messo a conoscenza del processo e di non essersi sottratto volontariamente allo stesso, deducendo la nullità delle dichiarazioni di assenza e prospettando questione di legittimità costituzionale della norma transitoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito la sequenza procedimentale, rilevando che l’imputato, dopo l’interrogatorio all’udienza di convalida, aveva rilasciato procura speciale al difensore d’ufficio e aveva chiesto un termine a difesa, ottenendo il differimento del dibattimento. All’udienza successiva egli non era comparso. In applicazione dell’art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., il giudice lo aveva correttamente “considerato presente”, essendo il rapporto processuale già validamente instaurato. Tale conclusione è stata ritenuta conforme alla giurisprudenza di legittimità, che ha escluso la rilevanza della presenza dell’imputato all’udienza fissata a seguito della concessione dei termini a difesa nel giudizio direttissimo.
La Corte ha poi escluso l’ammissibilità dell’istanza, poiché la restituzione nel termine di cui all’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. presuppone che l’imputato sia stato “giudicato in assenza”. Nel caso di specie, l’imputato era stato “considerato presente”, con la conseguenza che la disciplina speciale non poteva trovare applicazione. Quanto alla disciplina generale del comma 1, la Corte ha rilevato l’assenza di qualsiasi allegazione di un fatto inevitabile e irresistibile, nonché la tardività della richiesta, presentata ben oltre il termine di dieci giorni dalla conoscenza della sentenza irrevocabile.
Infondata è stata ritenuta anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022, richiamando la giurisprudenza costituzionale in tema di ampia discrezionalità del legislatore nella fissazione delle norme transitorie, salvo il limite della palese irragionevolezza. La scelta di ancorare la nuova disciplina alla data di pronuncia della sentenza impugnata è stata considerata non arbitraria. La Corte ha infine osservato che la mancata abilitazione del difensore d’ufficio al patrocinio in cassazione non impediva la proposizione del ricorso, essendo ammessa la nomina di un sostituto processuale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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