Travisamento in Cassazione e condanna ex art 96 (Cass. civ. Sez. III n. 1640 del 23.01.2025)
In tema di responsabilità per diffamazione, le censure che mirano a un accertamento di fatto alternativo rispetto a quello del giudice di merito sono inammissibili in Cassazione, anche se rivestite di riferimenti normativi. La loro evidente inconsistenza integra la colpa grave ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.