Diffamazione a mezzo stampa: necessaria la prova dell’accordo nella condotta concorsuale (Cass. pen. Sez. V n. 5243 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione aggravata, la condotta di chi si limiti a trasmettere a un terzo le informazioni lesive della reputazione altrui integra il concorso nel reato solo se risulti accertato l’accordo sulla successiva diffusione. Il dolo del concorrente richiede la consapevolezza e la volontà che la notizia venga portata a conoscenza di più persone. La sentenza di appello che riformi in senso peggiorativo la pronuncia assolutoria di primo grado deve essere corredata da motivazione rafforzata, che dia conto in modo specifico degli elementi da cui desumere l’intesa e la rappresentazione dell’evento diffusivo.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Potenza, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, ha condannato il ricorrente per il delitto di diffamazione aggravata di cui all’art. 595, terzo comma, cod. pen.. Secondo l’accusa, l’imputato — all’epoca segretario regionale di una organizzazione sindacale della polizia penitenziaria — aveva trasmesso a un altro dirigente sindacale, addetto stampa, informazioni offensive della reputazione di un commissario capo comandante di reparto.

Le dichiarazioni, riferite a un presunto comportamento aggressivo del commissario, erano state poi diramate a una testata giornalistica e a una lunga lista di altri organi di informazione, che le avevano ripubblicate. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo di essersi limitato a inviare un messaggio al collega per sollecitare accertamenti, senza alcun accordo sulla diffusione dello scritto ritenuto diffamatorio.

La Motivazione della Corte

La Sezione V ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato. La decisione impugnata, pur avendo ribaltato l’esito assolutorio di primo grado, non chiarisce se e come sia emerso un accordo tra il ricorrente e l’altro dirigente sindacale per la diramazione del comunicato stampa.

La Corte ricorda che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 595 cod. pen., è necessario che la comunicazione delle notizie diffamatorie avvenga nei confronti di più persone e che il reo ne abbia consapevolezza e volontà. Il reato può essere integrato anche quando l’autore comunichi con una sola persona, ma solo se ciò avvenga con modalità tali che la notizia giunga sicuramente a conoscenza di altri e l’agente si rappresenti e voglia tale evento.

Sul punto la sentenza richiama Sez. 5, n. 34178 del 10/02/2015 e Sez. 5, n. 36602 del 15/07/2010. La pronuncia impugnata non approfondisce il profilo per cui la trasmissione delle informazioni all’addetto stampa del sindacato, per il ruolo di costui, non avrebbe potuto avere finalità ulteriore rispetto alla diffusione della notizia.

La non manifesta infondatezza del ricorso comporta l’annullamento della decisione agli effetti penali, essendo maturato il termine di prescrizione del reato in data 8 settembre 2024. La medesima rilevazione impone anche l’annullamento agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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