Travisamento in Cassazione e condanna ex art 96 (Cass. civ. Sez. III n. 1640 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per diffamazione, sono inammissibili le censure che, pur formalmente denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto, mirino a ottenere un accertamento di fatto alternativo a quello compiuto dal giudice di merito, perseguendo in sostanza un terzo grado di merito. La veste giuridica del motivo non sana la sua intrinseca natura fattuale. Qualora l’inconsistenza delle censure sia conclamata e la loro ripetitiva inammissibilità riveli il fine di mero riesame del merito, sussistono i presupposti oggettivo e soggettivo, quest’ultimo sotto forma di colpa grave, per la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. Restano invece insindacabili in sede di legittimità le scelte istruttorie del giudice di merito e la valutazione delle risultanze probatorie.

Il Fatto

Un docente universitario conveniva in giudizio una collega per ottenere il risarcimento del danno che assumeva derivato da una condotta diffamatoria posta in essere mediante una comunicazione a due altri docenti. Il Tribunale rigettava la domanda, ravvisando nella comunicazione l’esercizio del diritto di libertà di espressione ex art. 21 Cost. La Corte d’appello confermava la decisione.

Il docente proponeva ricorso per cassazione articolato in sei motivi, incentrati sulla configurabilità della diffamazione e su presunti vizi di motivazione e di attività istruttoria. La controparte resisteva con controricorso; il Procuratore Generale concludeva per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

I primi motivi deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 21 Cost., dell’art. 595 cod. pen., dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 2043 cod. civ. e 51 cod. pen. Il ricorrente sostiene che il comportamento della collega sarebbe stata una vera diffamazione e non esercizio del diritto di manifestazione del pensiero e di critica, contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.

La Corte rileva che tali censure veicolano un accertamento di fatto alternativo rispetto a quello compiuto dal giudice di appello. La natura fattuale non viene superata dalla giurisprudenza e dai riferimenti normativi che, ogni tanto, si intrecciano con la ricostruzione di merito. I motivi sono pertanto inammissibili.

Il motivo relativo alla nullità per la gestione delle prove è del pari inammissibile: non rientra nel vaglio del giudice di legittimità la scelta istruttoria del giudice di merito in ordine al capitolato della prova testimoniale, e la censura sui capitoli avversi è generica e assertiva, priva di concretizzazione. Analogamente, il motivo che denuncia motivazione apparente e contraddittoria si risolve in una critica di merito, ictu oculi inammissibile.

L’ultimo motivo, per carenza di motivazione ex art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., è invece dichiarato infondato: la motivazione, nel suo complesso, non è né incomprensibile né contraddittoria e consente di comprendere le ragioni della decisione. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese. La conclamata inconsistenza delle censure, tutte finalizzate a un terzo grado di merito, integra il presupposto oggettivo e soggettivo, quest’ultimo come colpa grave, per l’applicazione dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., con ulteriore condanna del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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