Avviso di vendita non comunicabile all’esecutato (Cass. civ. Sez. 3 n. 22290 del 29.06.2026)
Nell’espropriazione forzata immobiliare l’avviso di vendita ex art. 570 cod. proc. civ. è atto rivolto alla platea dei potenziali offerenti e non deve essere comunicato alle parti del procedimento esecutivo. Resta fermo l’interesse dell’esecutato a contestare con l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. la violazione delle condizioni fissate dal giudice nell’ordinanza di vendita.