Avviso di vendita non comunicabile all’esecutato (Cass. civ. Sez. 3 n. 22290 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’espropriazione forzata immobiliare l’avviso di vendita di cui all’art. 570 cod. proc. civ. è atto funzionalmente rivolto alla platea indistinta dei potenziali offerenti e non deve essere comunicato alle parti del procedimento esecutivo. L’esecutato conserva invece piena legittimazione a proporre opposizione agli atti esecutivi per far valere la violazione delle condizioni stabilite dal giudice nell’ordinanza di vendita o di delega, senza dover allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio. Il mancato rispetto dei termini assegnati al professionista delegato non determina l’invalidità degli atti compiuti tardivamente.

Il Fatto

Nell’ambito di un’espropriazione immobiliare promossa nel 2016, il credito azionato era stato ceduto dapprima a una società veicolo e successivamente alla banca che era intervenuta nella procedura. All’esito del quarto esperimento di vendita, l’immobile era stato aggiudicato a una terza acquirente, con successivo decreto di trasferimento. L’esecutato aveva proposto opposizione agli atti esecutivi deducendo plurime irregolarità commesse dal professionista delegato e la violazione dell’ordinanza di vendita. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione e l’esecutato ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del professionista delegato, quale ausiliario del giudice, privo di legittimazione a contraddire sull’opposizione proposta. Ha inoltre reputato inammissibile la domanda nuova relativa alla carenza di titolarità del credito della banca cessionaria, sollevata per la prima volta solo con le memorie di trattazione: il giudizio di opposizione ha natura eterodeterminata e il suo oggetto è circoscritto ai motivi proposti con l’atto introduttivo.

In accoglimento del secondo e del terzo motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata. Il giudice di merito aveva negato interesse ad agire all’esecutato per non aver allegato la concreta possibilità di conseguire un prezzo più elevato da un nuovo esperimento. Tale orientamento risulta superato: l’esecutato ha pieno interesse a contestare la regolarità del subprocedimento di vendita e la violazione delle condizioni fissate nell’ordinanza del giudice, a tutela dell’uguaglianza, della parità di condizioni e dell’affidamento dei partecipanti alla gara, senza dover dimostrare uno specifico pregiudizio.

Nel caso di specie il professionista delegato, all’esito negativo del terzo esperimento, aveva motu proprio fissato un quarto tentativo con ribasso del prezzo base, anziché restituire gli atti al giudice come prescritto dall’ordinanza di vendita. Tale difformità invalida l’aggiudicazione e travolge per derivazione il decreto di trasferimento. Diversamente, il mancato rispetto dei termini assegnati al delegato non preclude la validità delle attività svolte tardivamente, salva la valutazione ai fini del compenso e della sostituzione.

Quanto all’ultimo motivo, la Corte ha affermato che l’avviso di vendita, la cui funzione è quella di provocatio ad offerendum verso soggetti estranei alla procedura, non deve essere comunicato alle parti del processo esecutivo. Il precedente richiamato in senso contrario concerneva la speciale procedura esattoriale di cui all’art. 78 d.P.R. n. 602/1973, nella quale l’avviso di vendita svolge funzione di atto introduttivo dell’espropriazione. Ha infine dichiarato assorbita la censura relativa alla mancata pubblicizzazione di un decreto integrativo dell’ordinanza di vendita, privo di efficacia dopo la cessazione dell’emergenza pandemica, con regressione della procedura al momento successivo al terzo esperimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 570 c.p.c.

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