Assegnazione temporanea per genitorialità: diniego al militare solo per esigenze eccezionali (TAR Trentino-Alto Adige n. 68 del 18.03.2026)
Il diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 opposto a un militare dell’Esercito non può fondarsi su “esigenze organiche o di servizio”: l’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017 vale solo per le Forze di polizia e il “posto vacante” va inteso in senso funzionale.