Diniego assegnazione temporanea art 42 bis Polizia penitenziaria (TAR Trentino-Alto Adige n. 56 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per il personale delle Forze di polizia il diniego all’assegnazione temporanea di cui all’art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001 è legittimo in presenza di motivate esigenze organiche o di servizio. Dopo l’entrata in vigore dell’art. 45, comma 31 bis, d.lgs. n. 95/2017, introdotto dall’art. 40, comma 1, lett. q), d.lgs. n. 172/2019, il legislatore ha eliminato il requisito dell’eccezionalità delle esigenze ostative, restituendo all’Amministrazione un più ampio margine di discrezionalità tecnica. Non sono pertanto più invocabili le soglie percentuali di scopertura elaborate nel quadro normativo previgente. Il provvedimento di diniego, motivato per relationem mediante richiamo al preavviso di rigetto, non richiede una confutazione analitica delle osservazioni procedimentali, essendo sufficiente che risulti la loro valutazione complessiva.
Il Fatto
Il ricorrente, Vice Ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria, dopo l’assegnazione alla Casa Circondariale di servizio, presentava istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001 presso l’istituto più vicino alla propria abitazione, al fine di ricongiungersi al nucleo familiare. L’Amministrazione, ricevuta la domanda e trasmesso il preavviso di rigetto, respingeva l’istanza in via definitiva, confermando le esigenze organizzative già rappresentate.
Avverso il diniego il ricorrente proponeva ricorso articolato in due motivi, deducendo la carenza di motivazione per mancata considerazione delle osservazioni difensive e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti e motivazione apparente. L’Amministrazione si costituiva, controdeducendo sull’ampiezza del proprio potere discrezionale in materia organizzativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, il provvedimento definitivo è conforme al disposto dell’art. 10 bis l. n. 241/1990: esso richiama integralmente le motivazioni del preavviso di rigetto, e l’Amministrazione, preso atto delle osservazioni dell’interessato, ha ribadito le proprie esigenze organiche e di servizio senza che le osservazioni apportassero elementi nuovi.
Il giudice amministrativo non è obbligato a pretendere una confutazione analitica delle controdeduzioni. È sufficiente che dalla motivazione si evinca che l’Amministrazione ne abbia tenuto conto nel loro complesso per la corretta formazione della propria volontà, come affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 565 del 2026 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 2487 del 2024, richiamati anche da TAR Puglia, Sez. I, n. 19 del 2026. Il primo motivo è quindi infondato.
Sul secondo motivo, il Collegio ricostruisce il mutato quadro normativo. L’art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001, per i dipendenti pubblici, subordina il dissenso alla sussistenza di casi o esigenze eccezionali. Per le Forze di polizia, invece, l’art. 45, comma 31 bis, d.lgs. n. 95/2017 consente il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio, senza più alcun riferimento all’eccezionalità. Ne deriva un più ampio margine di discrezionalità tecnica (Cons. Stato, Sez. II, n. 1873 del 2026).
La giurisprudenza successiva alla riforma del 2019 (Cons. Stato, Sez. II, n. 761 del 2025; Cons. Stato, Sez. VI, n. 430 del 2026) ha chiarito che non sono più confermabili le soglie percentuali di scopertura o le valutazioni di particolare gravità delle esigenze di servizio, criteri elaborati in un contesto normativo superato. Non è necessario che le esigenze ostative assumano carattere di particolare intensità.
Il provvedimento impugnato resiste alle censure: esso attesta la grave carenza organica dell’istituto di servizio nel ruolo ispettori e l’impossibilità di soluzioni alternative, stante il permanere delle esigenze nelle sedi limitrofe. Tali valutazioni rientrano nella discrezionalità dell’Amministrazione, il cui sindacato è limitato alla verifica di logicità, non abnormità e ragionevolezza. Il bilanciamento tra interessi è desumibile dallo stesso art. 45, comma 31 bis, che riconosce prevalenza alle necessità operative, come affermato da TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, n. 85 del 2026. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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