Il diniego deve motivare necessità organizzative effettive (TAR Lazio n. 9216 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis, D.Lgs. n. 151/2001, per il personale dell’Amministrazione della Difesa, retto dal comma 31-bis dell’art. 45, D.Lgs. n. 95/2017, è consentito solo per motivate esigenze organiche o di servizio, senza che sia richiesta, nell’attuale assetto normativo, la particolare gravità o intensità di tali esigenze, essendo stato superato il requisito dell’eccezionalità. La mera scopertura di organico non integra di per sé una valida esigenza ostativa, né il diniego può fondarsi sul fatto che le mansioni da svolgere nella sede richiesta non coincidano con quelle espletate nella sede di origine: rileva, invece, la sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, con possibilità di adibire il militare a mansioni diverse purché conformi a ruolo e grado. L’istituto, avendo natura straordinaria e temporanea e tutelando interessi sovraordinati del minore, prevale sulle ordinarie procedure di mobilità.
Il Fatto
Un Graduato Scelto dell’Esercito Italiano, operatore C.B.R.N. presso la Caserma Piave di Civitavecchia, dopo la nascita del figlio presentava istanza di assegnazione provvisoria ai sensi dell’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 presso una sede in provincia di Salerno, ove prestava servizio la moglie, anch’essa militare. L’Amministrazione della Difesa, dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, respingeva l’istanza, rilevando la carenza di posti di Operatore C.B.R.N. presso la sede richiesta e una sottoalimentazione di organico del 5% nella sede di origine.
Il diniego definitivo precisava che tutte le 466 posizioni organiche per i Graduati presso la sede di Salerno risultavano occupate, mentre nel preavviso di rigetto l’Amministrazione aveva indicato l’esistenza di posti vacanti non assegnabili per specificità tecnica. Il militare impugnava gli atti, deducendo contraddittorietà, illogicità e carenza di motivazione. Il Tribunale, con ordinanze istruttorie, acquisiva dati analitici sugli organici delle sedi interessate e, successivamente, accoglieva la domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 42-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001 consente l’assegnazione temporanea del genitore con figli minori fino a tre anni in una sede nella stessa provincia o regione dell’altro genitore, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva. Per il personale della Difesa, il comma 31-bis dell’art. 45 del D.Lgs. n. 95/2017, introdotto dal D.Lgs. n. 172/2019, circoscrive l’istituto alle istanze nell’ambito della medesima Amministrazione e ammette il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio, eliminando il riferimento all’eccezionalità.
La sentenza richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui l’eliminazione del requisito dell’eccezionalità rende non più attuali i criteri percentuali elaborati nel previgente contesto normativo, senza che le esigenze ostative debbano assumere particolare gravità o essere non fronteggiabili con strumenti ordinari. Richiama altresì il principio per cui l’Amministrazione non può limitarsi a evocare la mera scopertura di organico ma deve dimostrare che la sottrazione dell’unità comprometta l’efficienza dell’ufficio.
Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che l’istruttoria ha dimostrato la sussistenza dei presupposti di legge: presso la sede di Serre risulta una sottoalimentazione del 9% per i Graduati (1677 posizioni previste contro 1531 effettivi). Tale circostanza è dirimente anche rispetto al deficit, pari al 5%, della sede di provenienza. Quanto alla mancanza del profilo di Operatore C.B.R.N. nella sede richiesta, il Tribunale ribadisce che l’art. 42-bis esige solo un posto vacante di corrispondente posizione retributiva, non l’identità delle mansioni, ben potendo il militare essere adibito a compiti diversi ma conformi a ruolo e grado.
Il Collegio esclude inoltre che la destinazione dei posti disponibili all’ordinaria procedura di mobilità volontaria possa ostare all’accoglimento dell’istanza: l’assegnazione ex art. 42-bis, avendo natura straordinaria e temporanea e tutelando interessi sovraordinati del minore, opera su un piano logico-giuridico preminente rispetto alle procedure ordinarie. Parimenti, l’Amministrazione non ha documentato l’effettiva impossibilità di collocare il ricorrente a fronte di una scopertura del 9%.
Infine, il TAR stigmatizza il difetto motivazionale: l’Amministrazione non ha esplicitato perché il trasferimento temporaneo avrebbe pregiudicato l’espletamento del servizio C.B.R.N., né ha fornito dati analitici sul reparto specifico, limitandosi nell’atto istruttorio a un generico e non verificabile richiamo all’attuale contesto internazionale e alla necessità di preservare la prontezza dei reparti ad alta connotazione operativa. Tale motivazione, non contenuta nei provvedimenti impugnati e formulata in via ipotetica, non integra le motivate esigenze organiche o di servizio richieste dalla legge. Il ricorso è quindi accolto e gli atti impugnati annullati, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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