Nell’appello tributario l’Amministrazione può riproporre le ragioni già dedotte in primo grado (Cass. civ. Sez. 5 n. 21044 del 21.06.2026)
Nel processo tributario, l’onere di impugnazione specifica ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992 è assolto anche se l’Amministrazione finanziaria si limita a ribadire in appello le ragioni poste a sostegno della legittimità dell’avviso di accertamento già dedotte in primo grado.