Nell’appello tributario l’Amministrazione può riproporre le ragioni già dedotte in primo grado (Cass. civ. Sez. 5 n. 21044 del 21.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’onere di impugnazione specifica richiesto dall’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, norma speciale rispetto all’art. 342 cod. proc. civ., è assolto anche quando l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado. Nel giudizio impugnatorio relativo ad atti autoritativi incidenti sul patrimonio del contribuente, quest’ultimo riveste la qualità di attore soltanto in senso formale, mentre l’Amministrazione è attrice in senso sostanziale, con la conseguenza che la sua domanda è compendiata nell’avviso di accertamento. Ne deriva che il giudice d’appello non può dichiarare l’appello dell’Ufficio generico e astenersi dall’esaminare nel merito i diversi elementi e le diverse posizioni indicate nell’atto impositivo.
Il Fatto
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l’ufficio aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una contribuente, esercente attività di amministratrice di condomini, recuperando a tassazione, per l’anno 2009, maggiori imposte dirette e IVA sulla base dello scostamento tra il reddito dichiarato e le movimentazioni bancarie rilevate su diversi rapporti. La contribuente aveva impugnato l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, la quale aveva accolto il ricorso e annullato l’intero avviso, con conferma in appello da parte della Commissione tributaria regionale. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, che il giudice di secondo grado non si era pronunciato su ulteriori conti correnti, diversi da quello oggetto di un provvedimento di autotutela, ai quali l’avviso di accertamento faceva comunque riferimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con il quale l’Amministrazione aveva denunciato la violazione degli artt. 2 e 53 d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 277 e 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto l’appello generico in quanto non indicava specificamente gli altri conti correnti sui quali la contribuente avrebbe omesso di fornire giustificazioni.
I giudici di legittimità hanno richiamato il proprio costante orientamento, secondo cui nel processo tributario l’onere di impugnazione specifica di cui all’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 è assolto anche quando l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire in appello le ragioni già dedotte in primo grado a sostegno della legittimità dell’avviso di accertamento, richiamando le pronunce Sez. 5 n. 25191 del 2024 e Sez. 6-5 n. 6302 del 2022.
La Corte ha inoltre evidenziato che, nel giudizio impugnatorio avverso gli atti autoritativi dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente è attore in senso solo formale, mentre l’Amministrazione è attrice in senso sostanziale, con la conseguenza che la sua domanda è interamente compendiata nell’avviso di accertamento. Da ciò discende che il giudice d’appello, nell’osservare il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, è tenuto ad esaminare tutte le posizioni e le riprese fiscali indicate nell’atto impositivo, non potendo limitarsi ad una declaratoria di genericità dell’impugnazione.
Nel caso di specie, la Commissione regionale era incorsa nell’errore di non esaminare gli altri conti correnti menzionati nell’avviso di accertamento, rispetto alle cui movimentazioni la contribuente avrebbe dovuto dimostrare, ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 51 d.P.R. n. 633/1972, che gli accrediti erano estranei alla materia imponibile, secondo i principi desumibili da Corte cost. n. 228 del 2014 e dai correttivi di cui a Corte cost. n. 10 del 2023. Il secondo motivo, riguardante il merito della pretesa, è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del primo.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
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Nota della Redazione
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