Riproposizione dei motivi in appello e onere di motivazione del giudice tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 7506 del 29.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’onere di impugnazione specifica richiesto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c., è assolto anche quando l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado. La riproposizione delle motivazioni poste a sostegno dell’avviso di accertamento impugnato è sufficiente a devolvere al giudice di secondo grado l’intera res litigiosa, sicché il giudice d’appello non può limitarsi, in caso di rigetto, a una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, dalla quale non traspaia l’autonomo esame delle ragioni di fatto e di diritto poste dall’appellante a sostegno del ricorso. È nulla, per motivazione apparente, la sentenza che, aderendo acriticamente alla decisione di primo grado, ometta di valutare la “tenuta” giustificativa della documentazione prodotta dal contribuente rispetto ai motivi fondanti l’avviso di accertamento, senza considerare che il giudizio di secondo grado è devolutivo e si conclude con una sentenza totalmente sostitutiva di quella impugnata.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate accertava che la contribuente risultava in possesso di beni qualificabili come elementi di capacità di spesa ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 600/1973, avendo effettuato, in assenza di dichiarazioni e redditi dichiarati, un acquisto immobiliare e altri investimenti, con scostamento tra redditi dichiarati e redditi accertabili superiore a un quarto per oltre due anni. Invitata a fornire giustificazioni, la contribuente produceva documentazione attestante che le somme provenivano da elargizioni del padre, rimborsi di titoli e bonifici di terzi; l’ufficio, ritenendo non dimostrata la provenienza delle somme, emetteva avviso di accertamento Irpef per l’anno 2007. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello dell’Ufficio; avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia censurava la sentenza per motivazione apparente, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, per aver la CTR aderito alla decisione di primo grado senza esplicitare le ragioni dell’adesione. Il motivo è stato ritenuto fondato: il giudice d’appello, dimenticando la natura devolutiva del giudizio di secondo grado, si era limitato ad affermare che i motivi di appello non erano idonei a scalfire l’apparato motivazionale della sentenza di primo grado, senza esaminare autonomamente la “tenuta” giustificativa della documentazione prodotta dalla contribuente rispetto ai motivi fondanti l’avviso di accertamento.
La Corte ha richiamato il principio consolidato, già affermato da Sez. 5, n. 25191 del 2024, secondo cui l’onere di impugnazione specifica di cui all’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 è assolto anche quando la parte si limiti a riproporre le ragioni già dedotte in primo grado. Tale riproposizione è sufficiente a devolvere al giudice l’intera res litigiosa, con la conseguenza che questi non può limitarsi a una motivazione per relationem dalla quale non traspaia l’autonomo esame delle ragioni poste dall’appellante a sostegno del ricorso, come ribadito anche da Sez. 6-2, n. 459 del 2022 e Sez. 2, n. 19341 del 2025.
L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento del secondo, relativo alla violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c. sui criteri di riparto dell’onere della prova. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame dell’appello, motivando in relazione alla natura reddituale delle somme ricevute, al periodo del possesso e al nesso strumentale-finalistico tra elargizioni e spese compiute.
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Nota della Redazione
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