La ripetizione pedissequa dei motivi di primo grado non rende inammissibile l’appello tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 17241 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, il requisito della specificità dei motivi di appello è soddisfatto ove le argomentazioni svolte, correlate con la motivazione della sentenza impugnata, contestino il fondamento logico-giuridico di quest’ultima, mentre non è richiesta una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate quando siano evincibili, anche implicitamente, dall’atto di impugnazione considerato nel suo complesso. La ripresa, anche pedissequa, delle argomentazioni dei motivi già esposti in primo grado non costituisce causa di inammissibilità dell’appello, atteso il carattere devolutivo pieno del gravame nel giudizio tributario, volto ad ottenere il riesame della causa nel merito. La statuizione di primo grado sulle spese, adottata direttamente in dispositivo in difetto del minimo passaggio motivazionale, è illegittima per omessa motivazione.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia dichiarava inammissibile, per difetto di specificità, l’appello proposto dal contribuente avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale che aveva compensato le spese giudiziali del primo grado. Contro la sentenza della CTR, il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, mentre il Comune restava intimato. Con il primo motivo si censurava la violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 342 cod. proc. civ., contestando la declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità; con il terzo, la mancata applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. alla statuizione sulle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ricordando che la specificità dei motivi di appello non richiede una rigorosa enunciazione formale delle ragioni di gravame. Ciò che l’art. 342 cod. proc. civ. e l’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 pretendono è la identificazione dei passaggi della sentenza appellata oggetto di critica e delle argomentazioni volte a spiegare gli errori del provvedimento impugnato. La ripresa, anche pedissequa, di quanto esposto nell’atto difensivo di primo grado è ammissibile se idonea a criticare costruttivamente la sentenza, alla luce del carattere devolutivo pieno dell’appello tributario, quale mezzo volto al riesame nel merito della causa.
Nel caso di specie, la lettura dell’atto d’appello ha consentito di superare l’eccepita inammissibilità: il contribuente aveva compiutamente esplicitato le ragioni del gravame, consistenti nell’illegittima compensazione delle spese del primo grado, priva di motivazione e contraria al disposto degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992.
La Corte ha, altresì, accolto il terzo motivo, rilevando che il giudice di primo grado aveva compensato le spese direttamente in dispositivo, senza alcun passaggio motivazionale. Tale omissione rendeva illegittima la statuizione e imponeva l’accoglimento dell’appello sul punto. Il secondo motivo, concernente l’omessa o apparente motivazione della sentenza impugnata, è stato assorbito dall’accoglimento delle altre censure.
La sentenza della CTR è stata, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
- Art. 92 c.p.c. – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
- Art. 342 c.p.c. – Forma dell'appello