Impugnazione del difensore di fiducia e ricorsi anteriori alla riforma Cartabia (Cass. pen. Sez. V n. 7392 del 24.02.2025)
Nei ricorsi proposti sino al 24 agosto 2024 il difensore di fiducia dell’imputato assente deve depositare, a pena di inammissibilità, lo specifico mandato ad impugnare. La legge n. 114 del 2024 ha abrogato il comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen. e limitato il comma 1-quater al solo difensore di ufficio.