Inammissibile l’appello senza richiamo espresso dell’elezione di domicilio (Cass. pen. Sez. II n. 1801 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, dovendosi avere riguardo alla data di presentazione dell’impugnazione e non a quella della sentenza impugnata. La previsione, a pena di inammissibilità, deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo ove eseguire la notificazione. La mera presenza in atti dell’elezione di domicilio, non richiamata nell’atto di appello, non integra l’osservanza della norma.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Locri con sentenza del 21 dicembre 2023. Proposto appello, la Corte di appello di Reggio Calabria, con ordinanza dell’8 marzo 2024, lo aveva dichiarato inammissibile: l’atto di impugnazione era corredato della procura speciale, ma non della prescritta dichiarazione o elezione di domicilio.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., poiché aveva eletto domicilio presso la propria residenza in momenti precedenti del procedimento. In subordine ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ripercorre il contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., che ha indotto la Quinta sezione, con ordinanza n. 26458 del 19 giugno 2024, a rimettere la questione alle Sezioni unite. N medio tempo il comma 1-ter è stato abrogato dall’art. 33, legge 9 agosto 2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024, sicché le Sezioni unite sono state chiamate a decidere su due quesiti: il criterio temporale di applicazione della disciplina abrogata e il valore della presenza in atti dell’elezione di domicilio non richiamata nell’impugnazione.
La decisione delle Sezioni unite del 24 ottobre 2024, richiamata dal Collegio, ha affermato che la disciplina abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 e che è sufficiente il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, idoneo a consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo della notificazione.
Il Collegio si conforma a tali principi. Il ricorso è anteriore al 24 agosto 2024 e resta quindi soggetto alla disciplina abrogata. Quanto alla seconda questione, la presenza in atti dell’elezione di domicilio non è sufficiente: di essa non vi è alcuna menzione nell’atto di appello, dal quale non emergeva l’immediata e inequivoca individuazione del luogo ove eseguire la notificazione del decreto di citazione. La decisione della Corte territoriale è perciò corretta.
Sulla domanda subordinata il Collegio richiama la giurisprudenza che ha più volte dichiarato manifestamente infondata la questione, in particolare Sez. 6, n. 3365 del 2023, Rv. 285900-01, secondo cui le disposizioni in esame non limitano il potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma regolano solo le modalità di esercizio della concorrente facoltà del difensore. La previsione non comporta alcuna effettiva limitazione della difesa e resta entro la discrezionalità del legislatore. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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