Inammissibile l’appello senza richiamo specifico all’elezione di domicilio (Cass. pen. Sez. VI n. 1285 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dall’art. 2, comma 1, lett. o), della legge 9 agosto 2024, n. 114 a decorrere dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. Ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, la previsione deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. Un’elezione di domicilio generica, priva dell’indicazione richiesta dall’art. 161 cod. proc. pen., non integra il requisito e non può essere supplita dal rinvio alla residenza dell’imputata o alla sede dello studio del difensore. L’omissione non è sanata dalla notifica, all’appellante, dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità.
Il Fatto
La ricorrente è stata giudicata in primo grado dal Tribunale di Brindisi con sentenza dell’11 ottobre 2023. Avverso tale pronuncia ha proposto appello, che la Corte di appello di Lecce, con ordinanza del 15 maggio 2024, ha dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.: non era stata depositata, insieme all’atto di appello, la specifica dichiarazione o elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione del decreto di citazione. La difesa ricorre per cassazione deducendo due motivi, poi integrati con addenda, e chiedendo l’annullamento dell’ordinanza.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è rigettato perché infondato. La Corte ricostruisce anzitutto la genealogia della disposizione, introdotta dall’art. 33 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 per garantire la speditezza dei giudizi di impugnazione, e ne rileva l’abrogazione a opera della legge n. 114 del 2024. La difficile questione è quella dell’applicabilità nel tempo della norma: alle impugnazioni proposte prima dell’entrata in vigore o a quelle successive.
Il collegio dà conto del contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità sull’individuazione del momento rilevante e, soprattutto, sui requisiti della dichiarazione richiesta. La Quinta sezione, con ordinanza n. 26458 del 2024, aveva rimesso alle Sezioni unite due quesiti: se si debba guardare alla data della sentenza impugnata o a quella di presentazione dell’impugnazione, e se basti la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio.
Le Sezioni unite, all’udienza del 24 ottobre 2024, secondo l’informazione provvisoria n. 15/2024, hanno stabilito che la disciplina continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 e che è sufficiente il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, con l’indicazione della sua collocazione nel fascicolo, così da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo di notificazione.
Su questa base la Corte conferma il provvedimento. L’atto di appello, depositato il 23 febbraio 2024, resta soggetto alla norma abrogata. Dall’esame diretto degli atti — consentito in sede di legittimità quando si censura una violazione di legge processuale — emerge che l’elezione di domicilio contenuta nella procura speciale è generica, perché individua il domicilio senza i requisiti dell’art. 161 cod. proc. pen., ed è quindi inidonea a soddisfare l’onere.
Né la lacuna può essere colmata dalla pregressa elezione compiuta nella fase precedente, dal contenuto della comunicazione p.e.c. di proposizione dell’atto o dall’indicazione dello studio del difensore, che si trova nello stesso comune. Irrilevante è, infine, la circostanza che l’ordinanza di inammissibilità sia stata notificata all’appellante. Il secondo motivo è manifestamente infondato: l’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. impone la declaratoria di inammissibilità, che il secondo comma della stessa norma consente di adottare con ordinanza anche d’ufficio, senza previo contraddittorio. La ricorrente è condannata alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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