Inammissibile il motivo nuovo non contestato nel riepilogo d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 13063 del 03.04.2025)
Il motivo non contestato nel riepilogo dei motivi d’appello contenuto nella sentenza impugnata si considera proposto per la prima volta in cassazione ed è tardivo. Nessun vizio di motivazione per le argomentazioni giuridiche disattese.