Inammissibile il motivo nuovo non contestato nel riepilogo d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 13063 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che una questione, già proposta in sede di gravame, non sia stata menzionata dalla Corte territoriale. In mancanza di tale contestazione il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione ed è pertanto tardivo. In tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l’erogazione, in difetto dei requisiti richiesti dall’art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale che non esclude il dolo ex art. 5 cod. pen., integrando la disposizione il precetto di cui all’art. 7 del citato d.l.. Non sussiste, infine, vizio di motivazione in ordine alle argomentazioni giuridiche delle parti.

Il Fatto

La vicenda processuale riguarda un imputato condannato con sentenza della Corte Appello di Roma del 25 settembre 2024, che ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado.

Il ricorrente deduce un motivo che, secondo la Suprema Corte, non trova riscontro nel riepilogo dei motivi di appello riportato nella sentenza impugnata e non risulta oggetto di contestazione da parte dell’interessato. La questione centrale attiene quindi alla corretta delimitazione del thema decidendum devoluto al giudice di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo della novità del motivo. Il ricorrente non ha contestato il riepilogo delle doglianze di gravame contenuto nella sentenza di appello, con la conseguenza che la questione si intende proposta per la prima volta in cassazione.

Sul punto richiama il principio secondo cui grava sulla parte l’onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi d’appello, allorquando si ritenga che la medesima questione non sia stata menzionata. In assenza di contestazione, il motivo è tardivo, come affermato da Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017.

Nel merito della questione di diritto, la Corte ricorda che, in tema di false dichiarazioni per l’ottenimento del reddito di cittadinanza, l’ignoranza o l’errore sulla sussistenza del diritto all’erogazione, in difetto dei requisiti richiesti dall’art. 2 d.l. n. 4 del 2019, integra un errore su legge penale che non esclude il dolo ex art. 5 cod. pen., poiché la disposizione integra il precetto di cui all’art. 7 del medesimo d.l.. Né ricorre un’ipotesi di inevitabilità dell’ignoranza, non presentando la normativa connotati di oscurità tali da rendere inesigibile la conoscenza del precetto, come precisato da Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2014.

Anche a voler prescindere dal primo rilievo, opera l’ulteriore principio per cui non sussiste vizio di motivazione in relazione alle argomentazioni giuridiche delle parti. Queste, ove fondate, danno luogo al diverso motivo di violazione di legge; ove infondate, la loro disattenzione non determina alcun vizio di legittimità, anche in forza dell’art. 619 cod. proc. pen., che consente di correggere la motivazione quando la decisione in diritto sia corretta, secondo Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dell’impugnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *