Reddito di cittadinanza, falso sul permesso di soggiorno e dolo del dichiarante (Cass. pen. Sez. III n. 31074 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indebita percezione del reddito di cittadinanza, integra il reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, la condotta di chi dichiari falsamente il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo richiesto dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), d.l. n. 4 del 2019. L’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percepire l’erogazione, in difetto dei requisiti richiesti dalla medesima disposizione, si risolve in errore su legge penale e non esclude il dolo ai sensi dell’art. 5 cod. pen., perché la norma sui requisiti integra il precetto penale. L’affidamento a un intermediario qualificato non elimina la responsabilità del dichiarante, e l’irrituale o mancata sottoscrizione dell’istanza non ne preclude la riferibilità soggettiva.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata in primo grado per aver dichiarato, nella domanda di accesso al reddito di cittadinanza, di risiedere in Italia da almeno dieci anni e in modo continuativo da almeno due, nonché di possedere i requisiti relativi al permesso di soggiorno per cittadino di paese terzo. In tal modo aveva conseguito indebitamente poco meno di tredicimila euro.
La Corte di appello di L’Aquila aveva escluso la contestata recidiva e rideterminato la pena in due anni di reclusione, confermando nel resto la condanna. Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo l’insussistenza del fatto tipico, il difetto di motivazione sull’elemento soggettivo, l’errore inevitabile, il ruolo del CAF, la riferibilità soggettiva della dichiarazione e il diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato per primo il motivo sull’insussistenza del fatto tipico, dichiarandolo manifestamente infondato. Sul requisito della residenza decennale i giudici di merito avevano accertato che il falso non era stato dichiarato, con la conseguenza che i rilievi difensivi sul punto risultavano irrilevanti.
Il nucleo del ragionamento riguarda il possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Il giudice di primo grado, richiamando la Corte costituzionale n. 19 del 2022, aveva ricondotto la richiesta di tale presupposto all’art. 9, commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, che subordina il conseguimento del titolo al possesso quinquennale di un permesso valido, a un reddito minimo, a un alloggio idoneo e al superamento di un test linguistico. La ricorrente era invece titolare di un permesso triennale rilasciato dal Tribunale per i minorenni in epoca successiva alla presentazione della domanda.
Quanto all’elemento soggettivo, trattato congiuntamente nei motivi secondo, terzo e quarto, la Corte ha ribadito che l’errore sui requisiti del beneficio è errore su legge penale, irrilevante ai sensi dell’art. 5 cod. pen. La disposizione sui requisiti integra infatti il precetto di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, come affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità.
Il dolo è stato desunto da elementi concreti: la piena capacità della ricorrente di comprendere la lingua italiana e di orientarsi nelle pratiche amministrative. L’omissione riguardava un dato di immediata percezione, non connotato da oscurità del precetto, con esclusione del carattere inevitabile dell’ignoranza. L’utilizzo del CAF non esclude la responsabilità, poiché l’intermediario ha trasmesso quanto attestato dalla stessa richiedente.
Sul quinto motivo la Corte ha confermato che la mancata o irrituale sottoscrizione dell’istanza non ne determina l’inesistenza e non preclude l’effetto dell’erogazione del sussidio, restando irrilevante ai fini della riferibilità soggettiva. Quanto alle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli dell’art. 133 cod. pen.; la Corte territoriale aveva legittimamente considerato la negativa personalità, il precedente penale e l’importo percepito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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