Indebita percezione del reddito di cittadinanza e danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 388 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in ordine al danno erariale derivante dall’indebita percezione del reddito di cittadinanza, trattandosi di misura di connotazione pubblicistica, funzionale all’inserimento del percettore nel mondo del lavoro. Il percettore che, presentando le domande, ometta di dichiarare il possesso di un patrimonio mobiliare superiore alla soglia di legge e non comunichi le variazioni reddituali derivanti da vincite, risponde a titolo di dolo del danno pari alle somme indebitamente percepite. La violazione degli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 2 e 3 del d.l. n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019, impone la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in riassunzione il convenuto per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell’INPS, della somma di € 29.670,00, oltre rivalutazione e interessi, quale importo percepito a titolo di reddito di cittadinanza dall’aprile 2019 all’ottobre 2021.
La pretesa si fonda sull’omessa comunicazione, nelle domande presentate il 7 marzo 2019 e il 13 ottobre 2020, delle variazioni patrimoniali conseguite mediante vincite da giochi on line. La giurisdizione contabile, negata in primo grado, è stata affermata dalla Sez. II d’appello n. 158/2025, che ha rimesso gli atti a questa Sezione per la prosecuzione del giudizio. Il convenuto non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto la contumacia del convenuto, ritualmente citato mediante notifica dell’atto introduttivo e del correlato decreto.
Sul punto della giurisdizione, la Corte richiama il vincolo derivante dalla pronuncia di rinvio: la questione è stata risolta in senso affermativo dalla Sez. II d’appello n. 158/2025, che ha riformato la decisione di primo grado. Il thema decidendum si sposta, pertanto, sull’accertamento della responsabilità per il danno contestato.
Nel merito, la pretesa si rivela fondata. Dagli accertamenti della Guardia di Finanza emerge che il convenuto ha conseguito, dal 2017 al 2021, ingenti vincite da giochi on line, per importi progressivamente crescenti, senza indicarle nelle dichiarazioni rese all’INPS. Il comportamento integra la violazione dell’art. 3, comma 11, del d.l. n. 4/2019, che impone la tempestiva comunicazione di ogni variazione del reddito a pena di decadenza dal beneficio ai sensi dell’art. 7, comma 6.
La Corte valorizza la qualificazione delle vincite come redditi diversi ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 917/1986, rilevanti ai fini della dichiarazione sostitutiva unica. Ne deriva che il percettore è erroneamente risultato in possesso dei requisiti patrimoniali per l’accesso al beneficio, in conseguenza delle false autodichiarazioni rese. Sussiste quindi il nesso di causalità tra la condotta illecita e il danno erariale, coincidente con il contributo indebitamente percepito e non restituito, tanto che l’INPS ha revocato il beneficio.
Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio ravvisa il dolo, inteso come consapevole e volontaria violazione degli obblighi di comunicazione, sia nella fase genetica della domanda sia nel corso dell’erogazione. Il convenuto è pertanto condannato al risarcimento e alle spese processuali del primo grado; le spese del grado di appello sono compensate, avendo la questione di giurisdizione trovato origine nell’ufficio.
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Nota della Redazione
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