Stato di abbandono dell’immobile e accesso agli incentivi MiniPia Turismo (Cons. Stato n. 6673 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di incentivi regionali per la realizzazione di strutture ricettive, la nozione di immobile abbandonato da almeno tre anni richiede il concorso di due elementi: la rinuncia alla fruizione e alla cura del bene da parte del titolare, che non ne ritrae alcun frutto civile o utilità, e la carenza di manutenzione con deterioramento. Non integra l’abbandono la sola presenza di problematiche di deterioramento o di mancata manutenzione. La sussistenza di un contratto di locazione produttivo di reddito e la presentazione di titoli abilitativi per il rifacimento delle facciate, ancorché non completato, escludono lo stato di abbandono. La differenziazione dei presupposti di ammissione tra art. 6, comma 2, lett. b2) e lett. e) del bando rientra nella discrezionalità amministrativa e non è sindacabile come irragionevole o illogica.
Il Fatto
La società appellante presentava domanda di agevolazione MiniPia Turismo per il recupero di un immobile sito nel centro storico di Monopoli, da destinare a struttura alberghiera. La Regione Puglia dichiarava l’istanza inammissibile: l’immobile non sarebbe stato interamente destinato all’attività ricettiva, perché una porzione era adibita ad attività commerciale, e non risultava abbandonato da almeno tre anni, essendo un appartamento condotto in locazione e l’edificio oggetto di lavori di rifacimento delle facciate con il c.d. bonus facciate.
Il TAR Puglia respingeva il ricorso con sentenza in forma semplificata. La società proponeva appello deducendo l’erroneità dell’interpretazione dello stato di abbandono, l’irragionevolezza del termine triennale rispetto ad altre fattispecie del bando, la violazione dell’art. 73 del Regolamento UE 2021/1060 e l’uso distorto della decisione semplificata.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla lettera dell’art. 6, comma 2, lett. b2) del bando, che ammette la realizzazione di strutture ricettive mediante lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di immobili abbandonati da almeno tre anni e ubicati in zona A centro storico, da destinare interamente ad attività ricettiva, con stato di abbandono asseverato da tecnico abilitato.
La Corte condivide la lettura del giudice di primo grado: l’abbandono richiede la rinuncia alla fruizione e alla cura del bene da parte del titolare, che non ne trae alcuna utilità, unita alla carenza di manutenzione e al deterioramento. Non è sufficiente la sola mancanza di manutenzione. Nel caso concreto, l’istruttoria regionale ha accertato che un appartamento era condotto in locazione con contratto produttivo di reddito sino al 21.05.2025, che la risoluzione consensuale recava la stessa data del preavviso di rigetto e che sull’immobile erano in corso lavori di rifacimento delle facciate. Tali elementi dimostrano un interesse alla conservazione del bene, incompatibile con lo stato di abbandono.
La circostanza che la conduttrice non risiedesse stabilmente nell’appartamento non assume rilievo, poiché non incide sulla produzione di reddito. Irrilevante è anche la questione se il subalterno destinato ad attività commerciale rientri o meno nel progetto, perché l’esclusione dell’abbandono opera a prescindere.
Quanto alla dedotta irragionevolezza del termine triennale, previsto per la lett. b2) e non per la lett. e), il Collegio osserva che le categorie di finanziamento sono state elaborate secondo la discrezionalità amministrativa: la fattispecie b2) comprende strutture ricettive ubicate nei centri storici, mentre la lett. e) riguarda le sole strutture alberghiere senza vincolo di localizzazione. La differenziazione non trasmoda in eccesso di potere.
Infine, il Collegio respinge la censura sulla violazione dell’art. 73 del Regolamento UE 2021/1060, che detta disposizioni comuni e criteri generali per la selezione delle operazioni, e la doglianza sull’uso distorto della sentenza in forma semplificata, emergendo una motivazione congrua su tutti i vizi. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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