Annullamento dell’ordine di demolizione per deficit istruttorio e mancata partecipazione (TAR Molise n. 153 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere abusive, pur avendo natura vincolata, è illegittima per deficit istruttorio e motivazionale quando l’Amministrazione ometta di valutare i rapporti di connessione e strumentalità tra i manufatti contestati e il fabbricato principale legittimamente edificato, nonché la riconducibilità degli interventi a titoli edilizi preesistenti. La mancata comunicazione di avvio del procedimento, che avrebbe consentito agli interessati di fornire elementi utili, aggrava il vizio. Ne consegue l’annullamento degli atti sanzionatori conseguenziali e dei dinieghi di sanatoria, con obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi all’esito di una compiuta istruttoria e della partecipazione degli interessati.

Il Fatto

I proprietari di un fondo agricolo impugnavano l’ordinanza di demolizione di tre manufatti realizzati senza titolo edilizio, oltre ad opere di sistemazione esterna. Nel corso del sopralluogo, l’Amministrazione aveva rilevato anche la presenza di un fabbricato principale, definito “adibito a residenza principale”, munito di permesso di costruire del 2008 e oggetto di successivi interventi edilizi (SCIA del 2019 e CILA del 2021). Dopo l’ordinanza di demolizione, gli interessati presentavano istanza di sanatoria, respinta dal Comune; seguivano la contestuale irrogazione delle sanzioni pecuniarie e il diniego della seconda domanda di sanatoria. Tutti i provvedimenti erano impugnati con ricorso e successivi motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il TAR Molise ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti ravvisando un vizio istruttorio e motivazionale che ha inficiato l’intera azione amministrativa. Pur riconoscendo che l’ordine di demolizione ha contenuto vincolato e non richiede, di regola, la partecipazione degli interessati, il Collegio ha evidenziato che, nel caso di specie, la mancata comunicazione di avvio del procedimento ha impedito ai ricorrenti di rappresentare l’esistenza di rapporti di connessione tra le opere contestate e il fabbricato principale, nonché la riconducibilità degli interventi ai titoli abilitativi preesistenti.

In particolare, l’ordinanza di demolizione non aveva istruito né motivato sul punto del rapporto di strumentalità tra i manufatti e il fabbricato principale, nonostante il verbale di sopralluogo qualificasse quest’ultimo come tale, e aveva del tutto trascurato i titoli edilizi del 2008, 2019 e 2021. Le deduzioni difensive svolte solo in giudizio dal Comune sono state considerate motivazione postuma, inidonea a sanare il deficit istruttorio.

Quanto al diniego di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, il Tribunale ha ritenuto apodittica l’affermazione che le opere costituissero nuova costruzione in assenza di titolo, senza che l’Amministrazione avesse valutato la possibilità che si trattasse di interventi in semplice difformità dal titolo. Anche la circostanza che le opere ricadessero su aree vincolate non è stata ritenuta automaticamente preclusiva della sanatoria, considerato che il fabbricato principale aveva ottenuto l’autorizzazione paesaggistica.

Analoghi vizi hanno inficiato il provvedimento sanzionatorio e il diniego di sanatoria ex art. 36-bis, adottati senza considerare la pendenza dell’istanza di sanatoria e senza svolgere alcuna attività istruttoria. Il Collegio ha precisato che non spetta al giudice sostituirsi all’Amministrazione nell’esercizio di poteri valutativi non ancora esercitati, dovendo invece il Comune rideterminarsi, previa adeguata istruttoria e con la partecipazione degli interessati, per stabilire se gli interventi siano sanabili. Le spese sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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