Abuso del congedo per malattia e danno all’immagine da assenteismo fraudolento (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 21 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La fruizione del congedo per malattia per svolgere attività extraprofessionali, anche se autorizzate, integra abuso dell’istituto contrattuale e assenteismo fraudolento, perché il permesso è previsto per il celere recupero fisico nell’interesse del lavoratore e della pubblica amministrazione. Il dipendente pubblico che, durante l’assenza per malattia, svolga altra attività lavorativa viola i doveri di correttezza, fedeltà e lealtà e pone in essere una condotta dolosa, incompatibile con il rapporto di servizio principale. Ai fini dell’applicazione dell’art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165/2001 non occorre la prova della falsità del certificato medico, rilevando l’utilizzo strumentale del permesso per finalità diverse da quelle per cui è previsto. Il lavoratore è tenuto a restituire gli emolumenti indebitamente percepiti e a risarcire il danno all’immagine, liquidabile equitativamente.

Il Fatto

Una dipendente di un comprensorio sanitario dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, nel periodo dal 2 agosto 2021 al 19 gennaio 2022, si assentava più volte dal servizio producendo certificati medici di malattia. Dagli accertamenti svolti nell’ambito di un procedimento penale emergeva che, nelle giornate di assenza, la stessa si recava presso una piscina, in due giorni svolgendovi anche attività lavorativa, e prestava attività di esecuzione di test diagnostici, in parte autorizzata dall’amministrazione e in parte no.

La Procura regionale, all’esito dell’istruttoria, contestava tre poste di danno: gli emolumenti lordi indebitamente percepiti, i compensi maturati per l’attività extraprofessionale e il danno all’immagine, per un totale di oltre trentamila euro. La convenuta si costituiva eccependo l’esistenza dei certificati medici, il carattere autorizzato e lecito dell’attività extra e l’insussistenza del dolo e del danno all’immagine.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto la domanda attorea fondata sotto il profilo della condotta. Le attività svolte durante i periodi di malattia sono state accertate e non contestate quanto alla loro materialità. La difesa si è limitata a sostenerne la liceità in ragione dell’autorizzazione amministrativa. Per la Corte l’antigiuridicità emerge dal fatto stesso che tutte le attività sono state poste in essere mentre la convenuta era in malattia, condizione incompatibile con quanto contestato.

Richiamando il comma 4 dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3/2016, che vieta lo svolgimento di attività extraservizio durante l’assenza per malattia, la Corte ha qualificato la condotta come abuso del diritto al congedo di malattia. L’istituto è previsto per il celere recupero fisico nell’interesse del lavoratore e dell’amministrazione. L’ignoranza della disposizione non rileva, sia per il principio ignorantia legis non excusat, sia perché sul dipendente autorizzato grava un onere rafforzato di informarsi sui limiti dell’autorizzazione.

L’elemento soggettivo è stato individuato nel dolo, appartenendo al comune conoscenza l’incompatibilità tra attività private retribuite e stato di malattia. Sulle tre poste, la prima è stata accolta integralmente, con rivalutazione dall’ultima retribuzione, in applicazione dell’art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165/2001. La seconda è stata parimenti accolta, perché l’attività svolta in difformità delle condizioni autorizzatorie è equiparabile a quella non autorizzata, con emolumenti illegittimamente percepiti.

Sulla terza posta la Corte ha ricostruito la disciplina del danno all’immagine da assenteismo fraudolento, richiamando la giurisprudenza contabile. Ha precisato che tale fattispecie è autonomamente perseguibile, senza necessità del passaggio in giudicato della sentenza penale, e che non rileva la mancata prova della falsità del certificato medico. La condotta reiterata e sistematica di strumentalizzazione dei benefici di legge a scopi personali lede gravemente l’interesse pubblico alla corretta conduzione del rapporto di lavoro. Il danno è stato liquidato equitativamente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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