Difetto di giurisdizione contabile sui conti dell’imposta di soggiorno (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 94 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito delle modifiche normative apportate al regime dell’imposta di soggiorno, in particolare dall’art. 4, comma 1-ter, del d.lgs. n. 23/2011, introdotto dall’art. 180 del d.l. n. 34/2020, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta ha natura esclusivamente tributaria. Ne deriva il venir meno della qualifica di agente contabile in capo al gestore, con la conseguente attrazione delle controversie tra ente impositore e responsabile d’imposta nella sfera della giurisdizione tributaria. La valenza retroattiva di tale assetto, affermata dall’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021 mediante interpretazione autentica, impone il difetto di giurisdizione del giudice contabile anche per le vicende anteriori al 19 maggio 2020. Le somme dovute a titolo d’imposta costituiscono oggetto di obbligazione tributaria e non un danno che a questa si aggiunga.

Il Fatto

Il conto giudiziale n. 133207, relativo all’imposta di soggiorno della struttura ricettiva per l’esercizio 2016, è stato depositato dal Comune presso la Sezione giurisdizionale. Il conto è stato compilato d’ufficio e sottoscritto dal responsabile dell’area finanziaria, oltre il termine di cui all’art. 139 c.g.c., per l’inottemperanza dell’agente contabile. Il conto risultava parificato, dapprima dallo stesso responsabile e poi con determina del direttore generale, a seguito di una nota istruttoria che aveva evidenziato l’esigenza di rispettare il principio di alterità.

Con relazione del 14 ottobre 2024 il magistrato relatore ha chiesto l’iscrizione a ruolo di udienza ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), c.g.c., rilevando che il conto evidenziava nessuna somma riscossa e nessuna versata. La Procura regionale ha chiesto dapprima la restituzione degli atti al magistrato istruttore per accertare l’effettiva consistenza del carico; con ordinanza n. 67/2025 il Collegio ha rimesso gli atti per il completamento dell’istruttoria. All’udienza il relatore ha rilevato d’ufficio la questione della giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare, quale questione dirimente, il difetto di giurisdizione contabile. Sul rapporto tra gestore della struttura ricettiva e Comune, la Corte condivide la ricostruzione dell’ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha chiarito come le modifiche al regime dell’imposta di soggiorno abbiano determinato il venir meno della qualifica di agente contabile e l’attrazione delle liti nella sfera della giurisdizione tributaria.

Non vale l’argomento contrario secondo cui i fatti sarebbero anteriori alla novella. L’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, con disposizione di interpretazione autentica, ha affermato la valenza retroattiva dell’art. 4, comma 1-ter, del d.lgs. n. 23/2011, che incide indirettamente sulla giurisdizione, applicandosi anche alle vicende antecedenti al 19 maggio 2020.

La Corte richiama il principio per cui, nei rapporti tra ente impositore e contribuente, le somme dovute a titolo d’imposta costituiscono l’oggetto dell’obbligazione tributaria e non un danno che a questa si aggiunga ai sensi dell’art. 1218 c.c. L’obbligazione del responsabile d’imposta, in quanto solidale dipendente, partecipa della stessa natura tributaria dell’obbligo del soggetto passivo, ossia degli ospiti della struttura.

La veste di responsabile solidale muta il titolo della responsabilità verso l’ente impositore e sposta il focus dal maneggio del denaro pubblico alla responsabilità solidale per l’intera imposta dovuta dal cliente. Il nuovo assetto impone che l’attuazione dell’imposta si svolga secondo la normativa fiscale, tanto sul piano procedurale quanto su quello sanzionatorio. Non rileva che i regolamenti comunali demandino al gestore adempimenti funzionali al rapporto di servizio.

Le Sezioni Unite n. 22891 del 19 agosto 2024 hanno già chiarito che le controversie sulle sanzioni per violazione dei regolamenti comunali in materia appartengono al giudice tributario quando la contestazione involga l’omesso o parziale versamento dell’imposta, e al giudice ordinario quando riguardino meri obblighi procedurali. Va dunque esclusa la giurisdizione contabile, con dichiarazione del difetto in favore del giudice tributario, individuato nella Corte Tributaria di primo grado di Bologna. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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