Abuso permessi legge 104 non configurabile se l’assistenza è provata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2155 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il nesso causale tra la fruizione dei permessi ex legge n. 104/1992 e l’assistenza alla persona disabile non può essere inteso in senso così rigido da imporre al lavoratore il sacrificio delle proprie esigenze personali o familiari in senso lato, ma va letto come chiara funzionalizzazione del tempo liberato dall’obbligo lavorativo alla preminente soddisfazione dei bisogni del disabile, senza automatismi o rigide misurazioni dei segmenti temporali dedicati all’assistenza. L’assistenza non è riducibile a mera cura personale presso l’abitazione del disabile, comprendendo tutte le attività che questi non sia in grado di compiere autonomamente. L’abuso si configura solo quando il lavoratore utilizzi i permessi per fini diversi dall’assistenza, da intendere in senso ampio. Il relativo accertamento appartiene al giudice di merito, con conseguente inammissibilità del sindacato di legittimità. Ove la condotta non integri abuso, il fatto contestato è insussistente e trova applicazione la tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, legge n. 300/1970.
Il Fatto
Una lavoratrice, dipendente di una società editrice, era stata licenziata per giusta causa il 20 marzo 2020. L’addebito riguardava tre giornate — 12 e 19 febbraio e 4 marzo 2020 — in cui la dipendente, fruendo dei permessi ex legge n. 104/1992, non si sarebbe dedicata all’assistenza del padre disabile, svolgendo attività estranee alle finalità assistenziali.
Il giudice di primo grado aveva confermato il licenziamento. La Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in riforma della pronuncia, ha annullato il provvedimento espulsivo, accertando che il licenziamento si fondava su un presupposto di fatto errato, poiché il padre della lavoratrice risiedeva nella stessa abitazione della figlia, e non altrove come ritenuto dalla società. La Corte territoriale ha inoltre rilevato che l’assistenza era stata effettivamente prestata nei tre giorni, protraendosi per oltre ventidue ore complessive, escludendo così l’abuso dei permessi. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte respinge il ricorso principale. Il primo motivo — che censurava l’applicazione dei principi del congedo parentale in luogo di quelli propri dei permessi ex legge n. 104/1992 — è rigettato. La sentenza impugnata è coerente con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il nesso tra permesso e assistenza non tollera automatismi né rigide misurazioni temporali, e l’assistenza comprende ogni attività che il disabile non sia in grado di compiere da solo. In questa prospettiva, l’abuso si configura solo se i permessi sono utilizzati per fini diversi dall’assistenza, da intendere in senso ampio. Vengono richiamate, tra le altre, le pronunce Cass. n. 12679 del 2024, Cass. n. 6468 del 2024, Cass. n. 25290 del 2022, Cass. n. 26514 del 2024.
La Corte sottolinea che la verifica in concreto dell’eventuale uso abusivo appartiene alla competenza e all’apprezzamento del giudice di merito, cosicché la pretesa di un sindacato di legittimità sul punto esorbita dai poteri della Suprema Corte.
Il secondo motivo, che denunciava un travisamento della prova, è inammissibile: la censura evoca precedenti superati dall’arresto delle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, mentre il vizio del fatto probatorio controverso va fatto valere ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile: la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. è dedotta impropriamente, poiché incombeva sulla parte datoriale l’onere di provare la fondatezza dell’addebito — il non essersi la lavoratrice dedicata “in alcun modo” all’assistenza — sul presupposto, rivelatosi errato, della diversa residenza del genitore. Il quarto motivo, sul telelavoro e sugli orari, è inammissibile perché la circostanza non ha valenza decisiva rispetto alla ratio decidendi, che non postula un’esatta collocazione temporale dell’assistenza. Il quinto è inammissibile per novità della questione e difetto di autosufficienza. Il sesto è infondato: escluso l’abuso, il fatto contestato è privo di rilievo disciplinare e si applica la tutela reintegratoria del comma 4 dell’art. 18.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.