Responsabilità aquiliana del proprietario e occupazione illegittima del bene (Cass. civ. Sez. III n. 2152 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non sussiste la responsabilità aquiliana del proprietario di un immobile per i danni patiti dall’occupante quando quest’ultimo abbia acquisito la disponibilità del bene in modo illegittimo, senza la preventiva autorizzazione del proprietario e nella piena consapevolezza delle condizioni di pericolosità del cespite. In tale ipotesi la condotta del danneggiato, che abbia volontariamente assunto il rischio, assume valenza dirimente ed esclude la responsabilità per neminem laedere. La questione concernente l’applicabilità dell’art. 2053 cod. civ., ove non prospettata nei gradi di merito, costituisce domanda nuova e integra un differente fatto costitutivo, inammissibile per la prima volta in sede di legittimità. Il motivo di ricorso che muova da presupposti fattuali non considerati dal giudice territoriale non assolve l’onere di specificità prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ..
Il Fatto
La società utilizzatrice di un capannone industriale, in forza di un contratto di leasing, ne aveva concesso il godimento a una terza società a titolo di comodato gratuito per quindici anni, in attesa della definizione di una controversia tra concedente e utilizzatore relativa a infiltrazioni d’acqua. Dopo l’apposizione di opere provvisionali, una precipitazione atmosferica di notevole intensità aveva inondato i locali e danneggiato i beni presenti, rendendo impossibile la prosecuzione dell’attività produttiva.
La società conduttrice domandò il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ascritti a perdite per ordini non evasi, lesione del buon nome commerciale e perdita di chance. La domanda fu rigettata in entrambi i gradi di merito. Avverso la sentenza d’appello la società propose ricorso per cassazione con tre motivi, contrastato da controricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso, soffermandosi anzitutto su due circostanze ritenute irrilevanti: l’azione promossa da un soggetto per danni da asserita segnalazione alla Centrale Rischi e le sorti di un lodo arbitrale. Tali vicende attengono a un differente rapporto contrattuale e non incidono sulla situazione giuridica azionata né sui presupposti della responsabilità aquiliana.
Il primo motivo denunciava violazione degli artt. 2043 e seguenti cod. civ., lamentando che la Corte territoriale avesse escluso l’onere risarcitorio sul presupposto della mancanza di un rapporto giuridico tra proprietaria e danneggiata. La doglianza è inammissibile: il giudice d’appello aveva attribuito valenza dirimente all’illegittimità dell’occupazione del bene, avvenuta in violazione della disciplina contrattuale e senza la necessaria autorizzazione della concedente, nonché alla volontaria assunzione del rischio, essendo l’insediamento avvenuto nella piena consapevolezza delle condizioni di pericolosità descritte nel contratto di comodato. Il motivo muove da presupposti fattuali non considerati dal giudice e non assolve l’onere di specificità imposto dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., richiamandosi sul punto Cass., Sez. U, 28/10/2020, n. 23745 e Cass. 24/02/2020, n. 4905.
Il secondo motivo invocava l’art. 2053 cod. civ. e la fattispecie speciale di responsabilità del proprietario per danni da rovina dell’edificio. La Corte lo ha ritenuto inammissibile per novità della questione: nei due gradi di merito la ragione causale della domanda era stata individuata nell’inosservanza del generale precetto del neminem laedere. L’invocazione dell’art. 2053 cod. civ. non integra una mera quaestio iuris, ma identifica un differente fatto costitutivo del diritto e postula differenti accertamenti di fatto, richiamandosi Cass. 10/11/2023, n. 31330. La questione, attenendo all’elemento conformativo della domanda, doveva essere introdotta nel thema decidendum del giudizio di merito.
Il terzo motivo deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente sulle istanze istruttorie e omesso esame di un fatto controverso. Anche tale doglianza è inammissibile: esclusa definitivamente nell’an la responsabilità della controricorrente per effetto del mancato accoglimento dei primi due motivi, diviene irrilevante lo scrutinio del motivo concernente il quantum del ristoro. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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