Inapplicabilità dell’elevazione figurativa per i settimane coperte da contribuzione autonoma (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21902 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riliquidazione della pensione a carico della gestione autonoma, l’elevazione figurativa delle settimane di contribuzione agricola dipendente, prevista dall’art. 15, terzo comma, legge n. 153/1969, non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera, ai sensi del successivo quarto comma. Il principio di incompatibilità tra contribuzione figurativa e contribuzione obbligatoria impone di escludere l’elevazione ove il medesimo periodo sia comunque coperto da contribuzione per lavoro autonomo, ancorché quest’ultima non possa incrementare quella di natura subordinata. L’art. 16 della legge n. 233/1990 non ha tacitamente abrogato la disciplina dell’art. 15, quarto comma, legge n. 153/1969, non sussistendo alcun rapporto di incompatibilità tra le due normative.
Il Fatto
Un lavoratore, che nel periodo dal 1996 al 2003 aveva svolto sia attività di coltivatore diretto sia attività di bracciante agricolo dipendente per poche settimane in ciascun anno, chiedeva la riliquidazione della pensione erogata dalla gestione autonoma. L’INPS aveva calcolato la quota di pensione applicando l’elevazione figurativa alle settimane di lavoro agricolo subordinato, estendendole alle cinquantadue settimane convenzionali annue, con un effetto deteriore sulla misura del trattamento, in quanto impediva che la contribuzione autonoma di maggiore portata economica fosse computata nel calcolo.
Il Tribunale di Cuneo accoglieva la domanda e la Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 12 aprile 2021, respingeva il gravame dell’Istituto, accertando il diritto alla riliquidazione senza l’applicazione dell’elevazione figurativa, in applicazione dell’art. 15, quarto comma, legge n. 153/1969. Avverso tale decisione l’INPS proponeva ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel disattendere il ricorso dell’Istituto, ha preliminarmente delimitato il thema decidendum, precisando che il giudizio attiene alla misura del trattamento pensionistico erogato dalla gestione autonoma ai sensi dell’art. 16 della legge n. 233/1990, disposizione che consente di convogliare i contributi per lavoro dipendente presso la gestione dei lavoratori autonomi per incrementare le pensioni erogate dalle gestioni speciali.
Il Collegio ha ribadito i principi enunciati nella sentenza n. 12218 del 2004, confermati dalla successiva Cass. n. 21777 del 2026, secondo cui la legge n. 233/1990 non ha tacitamente abrogato l’art. 15, quarto comma, legge n. 153/1969, non sussistendo alcuna incompatibilità tra le due discipline. Ove la settimana risulti coperta sia da contribuzione da lavoro autonomo agricolo sia da contribuzione da lavoro agricolo dipendente, quest’ultima non è soggetta ad elevazione, poiché la contribuzione figurativa che ne deriva va esclusa quando il medesimo periodo sia comunque coperto da contribuzione obbligatoria.
A sostegno di tale conclusione, la Corte ha richiamato il principio fondamentale di incompatibilità tra contribuzione figurativa e contribuzione obbligatoria, confermato dall’estensione delle fattispecie di contribuzione figurativa (Cass., sez. lav., n. 26818 del 2018). Una diversa interpretazione, propugnata dall’Istituto, tramuterebbe una disciplina improntata a criteri di favore per il lavoratore agricolo, giustificata dalla discontinuità dell’occupazione, in un meccanismo pregiudizievole per chi vanti per il medesimo periodo contribuzione obbligatoria.
La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, compensato le spese del giudizio e dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ex art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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