Inammissibili i ricorsi su abuso di somministrazione nel pubblico impiego (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15950 del 07.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, l’illegittimo ricorso alla somministrazione a termine non giustifica la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’ente utilizzatore. Il principio generale di cui all’art. 97 Cost., che subordina l’accesso al pubblico impiego al superamento del concorso, preclude la conversione del rapporto. Il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti è determinato nei limiti di legge, senza che ne derivi la reintegrazione nel posto di lavoro. In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, mira in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.
Il Fatto
La lavoratrice ha svolto senza soluzione di continuità attività di operatore socio sanitario presso una struttura ospedaliera, dapprima alle dipendenze delle cooperative assegnatarie dell’appalto di servizi e poi come lavoratrice somministrata da un’agenzia, in forza di contratti a termine più volte prorogati.
Il Tribunale ha dichiarato illegittimo il reiterato ricorso alla somministrazione, condannando la struttura al risarcimento del danno nella misura di 7 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e riconoscendo il diritto al medesimo trattamento retributivo e previdenziale dei lavoratori a tempo indeterminato. La Corte d’appello ha respinto sia l’appello principale della lavoratrice, che lamentava il mancato accoglimento della domanda di reintegrazione, sia l’appello incidentale della struttura. Entrambe le parti hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi del ricorso principale e i tre motivi del ricorso incidentale, pervenendo a una declaratoria di inammissibilità per entrambi. Il fulcro della decisione sta nella verifica dei limiti del giudizio di legittimità.
Quanto al primo motivo del ricorso principale, la Corte rileva che il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante argomentazioni specifiche intese a dimostrare il contrasto con il percorso della sentenza impugnata. Il motivo si risolve in una serie generica di doglianze, imperniate sulla possibilità di derogare al principio di cui all’art. 97 Cost., senza criticare concretamente la ratio della decisione, che si è invece conformata alla giurisprudenza di legittimità in tema di illegittima reiterazione di contratti a termine.
Il secondo motivo è inammissibile per la promiscuità dei profili dedotti, che mescolano violazione di legge, motivazione contraddittoria e omesso esame di fatto decisivo. La Corte ribadisce che la prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili non è consentita. Sotto l’apparente deduzione dei vizi di legge, il motivo tende in realtà a una rivalutazione dei fatti storici, operazione estranea al giudizio di cassazione, che non costituisce un terzo grado di merito. Opera inoltre lo sbarramento di cui all’art. 360, penultimo comma, cod. proc. civ., con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
Anche il ricorso incidentale è inammissibile. Il primo motivo non aggredisce la ratio effettiva della sentenza, che ha evidenziato l’assenza di adeguata impugnazione della decisione di primo grado in ordine al mancato rispetto dei presupposti di cui all’art. 36, d.lgs. n. 165/2001. Il secondo motivo incorre nella medesima preclusione processuale. Quanto al terzo, l’apprezzamento sull’esistenza di una condotta di non contestazione, ex art. 115 cod. proc. civ., è riservato al giudice del merito ed è sindacabile solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione.
Nota della Redazione
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